Contributi pubblici al trasporto pubblico locale fuori dalla base imponibile Iva (Cass. civ. Sez. 5 n. 15803 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contributi pubblici erogati a favore di un’impresa che gestisce un servizio di trasporto pubblico locale non concorrono alla formazione della base imponibile Iva quando non siano direttamente connessi al prezzo delle prestazioni rese agli utenti. Tale connessione sussiste solo se la sovvenzione consente al prestatore di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile, diminuendo proporzionalmente il corrispettivo richiesto ai destinatari del servizio. Il mero effetto potenziale del finanziamento sul calcolo dei prezzi non è sufficiente a rendere imponibile la sovvenzione ai sensi dell’art. 73 della direttiva Iva. Il nesso diretto è invece escluso quando i servizi siano resi a una collettività indistinta di potenziali fruitori, senza che i beneficiari possano essere chiaramente identificati. È irrilevante la qualificazione del rapporto tra ente erogante e impresa affidataria come contratto di servizio a prestazioni sinallagmatiche.
Il Fatto
La Trentino Trasporti S.p.A., società esercente il servizio di trasporto pubblico locale, aveva ricevuto dalla Provincia autonoma di Trento alcuni contributi correlati alla gestione del servizio nell’anno 2017. L’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione dette somme, qualificandole come corrispettivi imponibili Iva. La società aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, che aveva accolto il ricorso. L’appello dell’Ufficio era stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale aveva escluso la rilevanza fiscale dei contributi, ritenendo assente la diretta connessione tra gli stessi e il prezzo dei servizi resi all’utenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso entrambi i motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate. Quanto al primo motivo, incentrato sulla natura sinallagmatica del rapporto tra l’ente erogante e la società di trasporti, la Suprema Corte ha chiarito che la configurazione dei rapporti tra le parti è irrilevante. Quel che rileva è esclusivamente la funzione del contributo, ossia la sua diretta connessione con il prezzo dell’operazione: occorre cioè che i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione, mediante una diminuzione proporzionale del corrispettivo. Gli obblighi di fare e non fare richiamati dall’Ufficio non integrano prestazioni autonome, ma si risolvono in mere modalità di svolgimento del servizio di trasporto, delineandone gli standard qualitativi e quantitativi.
La Corte ha inoltre valorizzato il richiamo alla giurisprudenza unionale, in particolare alla sentenza Corte di giustizia, 8 maggio 2025, causa C-615/23, Dyrektor Krajowej Informacij Skarbowej, secondo cui la compensazione versata dall’ente locale all’operatore, per coprire il risultato finanziario negativo del servizio, non integra una sovvenzione direttamente connessa al prezzo dei titoli di trasporto.
Nel confutare il secondo motivo, la Cassazione ha osservato che il contributo era concesso a posteriori, in base al bilancio consuntivo, per ripianare le perdite e garantire il pareggio di bilancio, senza alcuna correlazione con l’utilizzo concreto del servizio. Tale circostanza costituisce già un primo elemento per escludere l’inclusione nella base imponibile. La Corte ha poi ribadito che il nesso diretto tra contributo e prezzo è interrotto quando i servizi siano rivolti a una collettività indistinta di potenziali utenti; in questo caso la sovvenzione non può essere ragguagliata all’identità e al numero dei fruitori del servizio, secondo il principio espresso da Corte di giustizia, 27 marzo 2014, causa C-151/13, Le Rayon d’Or.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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