Esenzione IMU alloggi IACP: onere probatorio dell’alloggio sociale a carico dell’ente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15867 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non opera automaticamente per tutti gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, ma solo per quelli che presentino in concreto le caratteristiche tecniche e funzionali individuate dal d.m. 22 aprile 2008. L’onere di provare la sussistenza di tali requisiti per ciascuna unità immobiliare grava sull’ente proprietario che invoca l’agevolazione, non potendo configurarsi alcuna presunzione di conformità né alcuna inversione dell’onere probatorio a carico del Comune. I regimi dell’esenzione e della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011 possono coesistere, dovendosi accertare di volta in volta i rispettivi presupposti.
Il Fatto
Un Comune impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso di un ex IACP riconoscendo il diritto all’esenzione IMU per l’annualità 2014 relativamente ad alcuni immobili, qualificati come alloggi sociali.
Avverso tale pronuncia l’ente impositore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione della normativa in materia di esenzione, sostenendo che i giudici di appello avevano applicato l’agevolazione sulla base di una presunzione di conformità, senza verificare la sussistenza in concreto dei requisiti dell’alloggio sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il principio per cui tale vizio ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a rivelare la ratio decidendi. Nel caso di specie la motivazione ha superato la soglia del minimo costituzionale, essendo la decisione intellegibile e fondata su un percorso argomentativo riconoscibile, sicché la censura mirava in realtà a contestare il merito della decisione. Il motivo è stato pertanto rigettato.
Nel merito la Corte ha accolto i motivi di ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui il legislatore ha disciplinato autonomamente la sorte degli alloggi ex IACP rispetto a quella degli alloggi sociali. La detrazione di 200,00 euro di cui all’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011 si applica agli alloggi regolarmente assegnati, mentre l’esenzione compete solo per quelli riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al d.m. 22 aprile 2008, sicché non è configurabile alcuna assimilazione tra le due categorie.
La definizione di alloggio sociale richiede che l’unità immobiliare sia adibita a residenza in locazione permanente e svolga una funzione di riduzione del disagio abitativo di soggetti svantaggiati, secondo i requisiti tecnico-costruttivi e le modalità di determinazione dei canoni rimesse alla regolamentazione regionale. Ne consegue che l’ente che invoca l’agevolazione deve fornire la puntuale dimostrazione della sussistenza di tali caratteristiche per ogni singolo immobile, non essendo sufficiente la natura giuridica dell’ente proprietario né potendo operare alcuna presunzione di conformità alla normativa regionale.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l’esenzione sulla base di considerazioni apodittiche e presuntive, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, affinché accerti, in relazione agli immobili oggetto di causa e valutata anche la legislazione regionale vigente, la sussistenza del requisito di destinazione ad alloggi sociali, demandando al giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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