La cartella di pagamento al socio non richiede la previa notifica dell’avviso al socio stesso (Cass. civ. Sez. 5 n. 15875 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della c.d. piccola trasparenza di cui all’art. 116 del d.P.R. n. 917/1986 richiama, tramite l’art. 14, ultimo comma, del d.m. 23/04/2004, la regola della responsabilità solidale della società partecipata con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito. Ne consegue che, per il socio di una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di tassazione per trasparenza, non è necessaria la notifica di un apposito avviso di accertamento, ben potendo l’Amministrazione finanziaria notificargli direttamente la cartella di pagamento, la quale rappresenta un mero atto riscossivo di un credito erariale già accertato in via definitiva nei confronti della società, anche in conseguenza della violazione del piano di rateazione concordato in sede di accertamento con adesione.
Il Fatto
A seguito dell’omesso versamento delle rate di un accertamento con adesione, l’agente della riscossione notificava al socio unico di una società a responsabilità limitata una cartella di pagamento per la somma dovuta dalla società a titolo di Irap e Iva, in forza della sua pretesa qualità di coobbligato solidale. Il contribuente impugnava la cartella, deducendo la carenza di legittimazione passiva e l’omessa notifica nei propri confronti dell’atto di accertamento presupposto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione. L’appello del contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che fondava la responsabilità del socio sul regime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 t.u.i.r. Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a contestare l’applicazione dell’art. 2462 c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto le questioni sollevate non rientravano nella ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva individuato il fondamento della responsabilità non già nelle norme richiamate ma nel regime della trasparenza fiscale.
Esaminando il secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’opzione per il regime di tassazione per trasparenza determina l’imputazione diretta del reddito a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione. Quanto alla responsabilità solidale, il comma 8 dell’art. 115 t.u.i.r. prevede che la società partecipata sia solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Tale regola, ha precisato il Supremo Collegio, si applica anche alla c.d. piccola trasparenza ex art. 116 t.u.i.r., in virtù del rinvio operato dall’art. 14, ultimo comma, del d.m. 23/04/2004, che estende le disposizioni del decreto riferibili alla trasparenza ex art. 115. Il motivo è stato quindi dichiarato infondato su questo punto e inammissibile nella parte in cui introduceva la questione dell’applicabilità del regime alle imposte diverse da quelle sui redditi, non risultando tale questione sollevata nei gradi di merito.
Il terzo motivo, riguardante l’omessa notifica dell’avviso di accertamento al socio, è stato ritenuto infondato. In ragione del meccanismo di imputazione diretta del reddito, l’Ufficio non è tenuto a notificare al socio l’avviso di accertamento per le imposte dovute dalla società, potendo notificargli direttamente la cartella. Tale cartella, in particolare, si presenta come un atto meramente riscossivo di un credito già definito nei confronti della società e non necessita di una specifica motivazione, assolta dal richiamo all’atto di adesione. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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