Responsabilità della PA per omissione di controlli e nesso causale (Cass. civ. Sez. 3 n. 15988 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità extracontrattuale per l’omissione di controlli da parte di una pubblica amministrazione, grava sul danneggiato l’onere di indicare specificamente la condotta attiva che l’ente avrebbe dovuto tenere e di provare il nesso causale tra tale omissione e il danno subito. La domanda risarcitoria è altresì infondata quando la condotta dello stesso danneggiato sia stata concausa del danno. In sede di legittimità, la censura che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, solleciti una rivalutazione del materiale istruttorio è inammissibile, non essendo consentito un nuovo esame del merito. Il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti del c.d. minimo costituzionale, ovvero quando la motivazione risulti totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria.
Il Fatto
Un allevatore conveniva in giudizio l’azienda sanitaria provinciale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’abbattimento di numerosi capi del proprio gregge, avvenuto a seguito dell’ordine impartito dalla stessa azienda per la diffusione della brucellosi. L’attore sosteneva che il contagio fosse stato cagionato dalla mancata attività di controllo dell’ente sul gregge di un allevamento limitrofo, da tempo non indenne dalla malattia.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo, tra l’altro, che l’allevatore non avesse provato la specifica condotta omessa dall’ente e che la sua stessa condotta fosse stata foriera di responsabilità. Avverso tale sentenza l’allevatore proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2043 c.c. per non essere stato ritenuto soddisfatto l’onere probatorio circa il nesso causale tra l’omissione di controlli e il danno. La Corte ha rigettato la censura, rilevando che il ricorrente non si era confrontato con la concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la colpa dell’ente anche in ragione della condotta dell’attore, che aveva immesso nel proprio gregge, senza le dovute cautele, capi di provenienza incerta e successivamente risultati infetti.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui, deducendo un vizio di sussunzione, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 115 c.p.c., nonché per il vizio di motivazione, è stato reputato infondato. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logicamente coerente e superiore al c.d. minimo costituzionale, in linea con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
La Corte ha infine ravvisato l’inammissibilità della censura per doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, in quanto il ricorrente non aveva indicato un fatto storico specifico non esaminato dai giudici di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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