Attività occasionale: motivazione apparente se manca la verifica di sistematicità ed abitualità (Cass. civ. Sez. 5 n. 15994 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente la sentenza di merito che qualifichi un’attività come meramente occasionale — ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. i), TUIR — limitandosi a un rilievo quantitativo delle operazioni compiute, senza verificare la sistematicità, la programmazione dell’attività e la sua prevalenza o concorrenza rispetto ad altre attività d’impresa svolte dal contribuente. La ricorrenza dei requisiti di professionalità e abitualità postula una verifica approfondita degli elementi di fatto idonei a distinguere l’attività d’impresa da quella episodica e saltuaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente avvisi di accertamento per l’anno 2010, ricostruendo il reddito sulla base di indagini finanziarie e ritenendo che accrediti e addebiti non giustificati sui conti correnti costituissero ricavi da attività commerciale abituale. Il contribuente contestava la ricostruzione, sostenendo che l’attività di vendita di rottami ferrosi avesse carattere meramente occasionale. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in riforma, qualificava il reddito come reddito diverso di natura occasionale, riconoscendo costi forfettari e rideterminando l’imponibile. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sul vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. Il giudice d’appello aveva riconosciuto il carattere occasionale dell’attività sulla sola base del “numero contenuto di operazioni” e della loro “non particolare rilevanza economica”, senza compiere alcun esame in ordine alla sussistenza della sistematicità nell’esercizio dell’attività, elemento che la Corte qualifica come caratterizzante l’attività d’impresa e atto a distinguerla da quella meramente occasionale.
La pronuncia di legittimità richiama il principio per cui i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto realizzi con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. La CTR, al contrario, si era limitata a un’analisi quantitativa, omettendo di confrontare l’attività contestata con le altre attività d’impresa svolte dal contribuente — quali il commercio di auto e la gestione di un bar — senza verificare la prevalenza dell’una sulle altre, indice possibile dell’occasionalità, né la loro concorrenza. Non era stata inoltre esaminata la sussistenza di una programmazione dell’attività, nonostante le operazioni compiute non fossero del tutto episodiche (sette).
Siffatto modus operandi, secondo la Corte, non consente alcun controllo sulla correttezza del sillogismo giudiziale che ha condotto la CTR ad annullare l’avviso di accertamento, difettando la manifestazione di una verifica adeguatamente approfondita dei fatti con riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività e alla sua sistematicità od occasionalità, elemento base per l’applicazione della norma di diritto alla fattispecie concreta. La motivazione è quindi apparente, in quanto rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.
La Corte ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente l’erronea applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 55 e 67 TUIR e l’illegittimo riconoscimento di costi presunti in violazione dell’art. 109 TUIR, divenuti privi di rilevanza ai fini del decidere. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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