Rinuncia priva di mandato speciale e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 2 n. 16044 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dal suo procuratore munito di mandato speciale, attribuito specificamente per quell’atto. Tale potere non può ritenersi compreso nel potere di transigere la controversia. La mancanza del mandato speciale rende l’atto di rinuncia inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio, ma rivela il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a proseguire, fondando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice di un soggetto rimasto intimato, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibili le domande di declaratoria di falsità di un testamento olografo, volte a riacquisire al patrimonio del debitore l’unico bene immobile della defunta, lasciato alla controricorrente.
Prima dell’adunanza in camera di consiglio, il difensore della ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, accettato dal difensore della controricorrente e dal legale che aveva rappresentato l’intimato nelle fasi di merito. L’atto non era sottoscritto dalle parti personalmente, ma solo dai loro difensori.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che i difensori delle parti, che hanno congiuntamente richiesto l’estinzione del giudizio, non sono muniti dello specifico potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia. Tale potere, infatti, deve essere specificamente attribuito e non può essere compreso nel potere di transigere la controversia.
La mancanza del mandato speciale al difensore e l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. rendono l’atto di rinuncia inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione, come già affermato da precedenti pronunce di legittimità.
Ciononostante, la Corte rileva che l’atto di rinuncia manifesta il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il giudizio, rivelando una situazione di cessazione della materia del contendere. Tale istituto presuppone il sopravvenire di circostanze che determinano il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite.
Nel caso di specie, il difetto di interesse è stato legittimamente evidenziato dai procuratori nell’esercizio della rappresentanza processuale, ed è stato giustificato con il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia. La Corte dichiara quindi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo ultronea la valutazione di eventuali ulteriori questioni.
Le spese del giudizio di legittimità vengono integralmente compensate tra le parti, come richiesto, e non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, non essendo l’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile, né respinta nel merito.
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Nota della Redazione
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