Equa riparazione il rinvio oltre sessanta giorni per astensione difensore è imputabile allo Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 16111 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all’indennizzo sorge per il protrarsi della durata oltre il termine ragionevole, a prescindere dalla circostanza che il ritardo sia dipeso dal comportamento di singoli operatori, dovendosi comunque valutare l’inottemperanza dello Stato al dovere di assicurare il servizio giurisdizionale in un tempo ragionevole. Nell’ipotesi di rinvio dell’udienza penale per astensione del difensore, il periodo di sessanta giorni previsto dall’art. 159 cod. pen. per il differimento dell’udienza è l’unico lasso temporale non imputabile allo Stato; l’ulteriore periodo di rinvio, eccedente tale termine, è invece ascrivibile alla non efficiente organizzazione dell’ufficio giudiziario e deve essere computato nella durata irragionevole del processo ai fini dell’indennizzo. Il termine di sessanta giorni costituisce, infatti, il parametro legislativamente valutato come congruo per il rinvio in presenza dell’impedimento del difensore, essendo ad esso immanente la superiore esigenza di sollecita definizione del procedimento.
Il Fatto
A seguito dell’opposizione avverso il decreto che gli aveva riconosciuto un equo indennizzo di euro 1.600,00 per l’irragionevole durata di un processo penale, il ricorrente lamentava l’esclusione dal computo dell’intero periodo di rinvio dell’udienza determinato dall’astensione del difensore di un coimputato, ed in particolare dei dieci mesi intercorsi tra l’udienza del 10/5/2019 e quella dell’11/3/2020.
La Corte d’appello, nel confermare il decreto, aveva ritenuto non imputabile allo Stato l’intero lasso temporale del rinvio, senza considerare la denunciata violazione del termine di sessanta giorni previsto per il differimento dell’udienza in caso di impedimento delle parti o dei difensori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2-bis e dell’art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 159 cod. pen. Ha premesso che il diritto all’equa riparazione sorge per il solo protrarsi della durata del processo oltre il termine ragionevole, a prescindere dalla circostanza che il ritardo sia dipeso dal comportamento dei singoli operatori, essendo comunque rilevante l’inottemperanza dello Stato al dovere di assicurare la giurisdizione in un tempo ragionevole.
Ha quindi precisato che, sebbene il giudice debba valutare il contributo della stessa parte o dei suoi difensori al protrarsi del processo mediante richieste di rinvio, anche detti rinvii possono essere in parte imputati all’apparato giudiziario quando la loro lunghezza non risulti interamente giustificata dalle ragioni per cui sono stati chiesti. Ha richiamato il principio per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno dalla prevedibile cessazione dell’impedimento.
Da tale disciplina la Corte ha tratto il criterio per cui il termine di sessanta giorni è l’unico periodo di rinvio che può ritenersi non imputabile allo Stato perché causato dall’impedimento del difensore. L’ulteriore periodo, invece, deve intendersi non giustificabile e dovuto alla non efficiente organizzazione dell’ufficio giudiziario, il quale ha fissato il rinvio oltre il termine ritenuto congruo dal legislatore. Ha concluso, pertanto, che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso dall’indennizzabile l’intero periodo di rinvio anziché soltanto i sessanta giorni.
La Corte ha invece rigettato il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese della fase monocratica secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, ritenendo corretta l’applicazione di tale parametro in ragione dell’identica veste formale del decreto e dell’assenza di contraddittorio che accomuna la fase monitoria del procedimento di equa riparazione al procedimento d’ingiunzione. Ha infine dichiarato non ripetibili le spese dei giudizi di opposizione e di legittimità, per il carattere soltanto parziale dell’accoglimento.
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Nota della Redazione
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