Il giudice di legittimità non può rivalutare gli elementi indiziari in materia di revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 16249 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti. L’illegittima utilizzazione di prove inesistenti è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto eventualmente integrante violazione dell’art. 115 c.p.c.. La diversa interpretazione degli elementi indiziari — come la qualificazione in termini di onerosità o gratuità di un atto dispositivo compiuto in sede di separazione consensuale — non può essere richiesta in sede di legittimità, quando la valutazione del giudice di merito non sia internamente contraddittoria o apparente e rispetti il minimo costituzionale. Il sindacato della Corte di cassazione sulle spese di lite è limitato all’accertamento della violazione del principio di soccombenza, esulandovi la valutazione dell’opportunità di compensarle e la relativa quantificazione.
Il Fatto
Una banca, alla quale era succeduta in corso di causa la società cessionaria del credito, conveniva in giudizio un debitore e la sua ex coniuge, chiedendo di accertare il carattere simulato e, in via subordinata, l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. di due atti dispositivi: una cessione di quota di immobile con accollo di quota di mutuo, eseguita in ottemperanza a un accordo di separazione consensuale, e una successiva compravendita a favore dei genitori dell’alienante. Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per mancata prova della cessione del credito, ma la Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, riconosceva la legittimazione ad agire e rigettava nel merito la domanda revocatoria.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la società cessionaria proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando la violazione delle norme in materia di simulazione, prova presuntiva e revocatoria, nonché l’errata liquidazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, con il quale la ricorrente sollecitava una diversa valutazione degli elementi indiziari che il giudice di merito aveva ritenuto “inconsistenti, irrilevanti e comunque inidonei”. Nel giudizio di legittimità, ha precisato la Corte, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali circa i significati ricavabili dai mezzi di prova acquisiti, mentre l’illegittima utilizzazione di prove inesistenti è sindacabile soltanto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto eventualmente integrante violazione dell’art. 115 c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente contestava la qualificazione dell’atto dispositivo in termini di onerosità, sostenendo che si trattasse di una cessione a titolo gratuito. La Corte d’Appello, con valutazione non internamente contraddittoria o apparente, rispettosa del minimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014, aveva ritenuto provato che l’atto non fosse a titolo gratuito, configurandosi come un accordo solutorio compensativo del fatto che la ex coniuge non avrebbe più percepito il reddito di lavoro per l’attività svolta nella società, né il bene sarebbe stato conferito nel trust, come convenuto in un precedente accordo, inclusivo di onerosi impegni di mantenimento e dell’accollo del mutuo.
La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che i due ex coniugi fossero formalmente divorziati dal 2013, avendo condotto vite separate, con il conseguente venir meno di qualsivoglia presunzione di gratuità e di conoscenza derivante dal rapporto di coniugio e/o convivenza. La censura, pertanto, mirava a mettere in discussione l’esito di valutazioni fattuali insindacabili in sede di legittimità, senza offrire argomentazioni idonee a dimostrare la violazione delle norme ermeneutiche con specifico riferimento ai paradigmi da utilizzare per l’interpretazione della volontà delle parti.
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è stato parimenti dichiarato inammissibile: il sindacato della Corte è limitato all’accertamento della violazione del principio di soccombenza, non predicabile nel caso in esame, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare le spese, sia la loro quantificazione, ove non ecceda i limiti massimi fissati dalle tabelle vigenti. La Corte ha infine considerato, ad colorandum, che la invocata parziale soccombenza non trovava argomenti spendibili, avendo la Corte d’Appello riconosciuto la legittimazione della cessionaria in conformità all’indirizzo giurisprudenziale in materia di prova della successione nel credito.
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Nota della Redazione
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