La comparabilità tra enti esteri ed interni ai fini della non discriminazione fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16284 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del divieto di discriminazione e del principio di libera circolazione dei capitali sanciti dagli artt. 63 e 65 TFUE, la comparabilità tra un ente non residente e un ente residente va valutata con riguardo allo scopo perseguito, non già alla forma giuridica adottata. La nozione di equiparabilità tra enti non presuppone l’uguaglianza delle forme, ma l’analogia della funzione. Un charitable trust costituito in uno Stato membro è del tutto equiparabile, da un punto di vista funzionale, a una fondazione di diritto interno che persegua i medesimi scopi benefici. È irrilevante il trattamento fiscale riservato all’ente non residente nello Stato di stabilimento, non potendo esso giustificare un trattamento deteriore nello Stato della fonte del reddito. Inoltre, la diversità della disciplina giuridica interna di controlli e struttura non può ostare all’equiparazione, pena la sostanziale vanificazione delle libertà fondamentali del Trattato.
Il Fatto
Il Wellcome Trust, fondazione benefica senza scopo di lucro e soggetto passivo fiscale nel Regno Unito, percepiva negli anni 2004-2006 dividendi da società di diritto italiano. Su tali proventi veniva applicata una ritenuta alla fonte superiore a quella riservata agli enti non commerciali residenti, che all’epoca godevano di un’esenzione del 95% del loro ammontare. Ritenendo il trattamento discriminatorio, il contribuente presentava istanza di rimborso per la differenza, rimasta inevasa. Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto era rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che tuttavia dichiarava tempestiva l’istanza. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo confermava la decisione, escludendo la comparabilità tra il trust estero e gli enti residenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il ricorso principale del contribuente, ne afferma la fondatezza per tutti i profili. I giudici di legittimità premettono che il principio di non discriminazione, corollario della libertà di circolazione e di stabilimento, impone allo Stato di non riservare un trattamento deteriore agli enti residenti in altri Stati membri che svolgano attività analoghe a quelle di un soggetto interno. Tale premessa viene declinata nel caso concreto, cogliendo l’errore interpretativo della pronuncia impugnata, che aveva travisato la natura dell’attività svolta: la mera detenzione di partecipazioni in società di capitali lucrative non equivale a svolgere attività commerciale con finalità di lucro.
La Corte censura inoltre la contraddittorietà della sentenza d’appello, che aveva valorizzato l’esenzione fiscale di cui il trust godeva nel Regno Unito per negarne l’equiparabilità a una fondazione. Tale circostanza è dichiarata irrilevante, non potendo il trattamento fiscale dello Stato di residenza giustificare una discriminazione da parte dello Stato della fonte del reddito. Sul punto, la pronuncia richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di non discriminazione fiscale in base alla residenza.
Con riferimento alla diversità di struttura e controlli tra le due figure giuridiche, la Cassazione afferma che l’equiparabilità è nozione che ha senso solo quando si ha riguardo allo scopo perseguito. Il diritto interno individua proprio nella fondazione lo strumento classico per perseguire gli scopi di un charitable trust. La diversità delle forme e delle regole di funzionamento non può quindi escludere la comparabilità, poiché ciò condurrebbe all’inaccettabile conseguenza di rendere le libertà eurounionali prive di effetto utile. La valutazione dell’equiparabilità resta comunque demandata al giudice del merito, che dovrà accertare in fatto la natura benefica del trust.
La Corte censura infine l’omessa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344 del 2003, che concedeva agli enti non commerciali l’esenzione del 95% degli utili percepiti. Tale norma si applicava a tutti gli enti diversi dalle società, privi di oggetto commerciale, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), Tuir, senza che la mancata residenza in Italia potesse costituire un ostacolo, alla luce del principio di non discriminazione. Venendo al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ne rigetta il primo motivo, richiamando il principio per cui, se un’eccezione è stata espressamente rigettata e la parte è rimasta vittoriosa, la questione deve essere devoluta al giudice d’appello mediante impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione. Gli altri due motivi, fondati sulla tardività dell’istanza, sono dichiarati assorbiti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.