Esdebitazione c.c.i.i.: il termine lungo è di sei mesi e non è sospeso nel periodo feriale (Cass. civ. Sez. 1 n. 16453 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine (lungo) di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c. per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che conclude il giudizio di esdebitazione del debitore sovraindebitato è di natura perentoria e il suo decorso non è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969. Il procedimento di esdebitazione, in difetto di norme che depongano in senso contrario, non rientra nella disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non essendovi un espresso rinvio ad opera dell’art. 283, comma 8, c.c.i.i. a differenza di quanto previsto per il procedimento unitario di composizione della crisi da sovraindebitamento dall’art. 9, comma 1, c.c.i.i..
Il Fatto
Il Tribunale di Forlì aveva concesso l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 c.c.i.i. ad un debitore. Avverso tale decreto, il Ministero della Giustizia proponeva reclamo, che lo stesso tribunale dichiarava inammissibile con decreto depositato in data 5/6/2025. Il Ministero proponeva quindi ricorso per cassazione, notificandolo in data 11/12/2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine (lungo) di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c. Il decreto impugnato, infatti, era stato depositato il 5/6/2025, mentre la notifica del ricorso era avvenuta solo il 11/12/2025, oltre il limite massimo previsto dalla legge.
Nel valutare la tempestività del ricorso, la Corte ha escluso che il termine potesse considerarsi rispettato in virtù della sospensione feriale. Ha osservato che il procedimento di esdebitazione non è assoggettato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969. Tale esclusione è stata motivata in base al coordinamento delle norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’art. 9, comma 1, c.c.i.i. prevede la sospensione per il procedimento unitario, ma l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo vigente, non vi rinvia per l’esdebitazione.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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