Vendita di auto rubata: è aliud pro alio, non nullità per illiceità dell’oggetto (Cass. civ. Sez. 2 n. 16620 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liceità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. può essere predicata solo di una condotta umana, non di una res: non è pertanto nullo per illiceità dell’oggetto il contratto di compravendita di un’autovettura risultata oggetto di furto, qualora le parti ignorino senza colpa tale circostanza. In tal caso, la consegna di un veicolo con numero di telaio contraffatto integra un’ipotesi di aliud pro alio, che legittima l’acquirente all’azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., non essendo applicabile la speciale garanzia per vizi di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c.
Il Fatto
Una società acquirente rivendeva un’autovettura Range Rover a una società terza, la quale scopriva che il veicolo aveva il numero di telaio contraffatto ed era stato oggetto di furto. La terza acquirente otteneva la risoluzione del contratto nei confronti della rivenditrice, la quale agiva quindi contro la propria dante causa per sentir dichiarare la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto e, in subordine, la risoluzione per vendita di aliud pro alio. Il tribunale rigettava le domande, la corte d’appello dichiarava invece la nullità del contratto per la ritenuta “oggettiva illiceità del bene compravenduto”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione censura il ragionamento della corte territoriale, ritenendo illogica l’affermazione che un bene possa essere considerato illecito. Il giudice di legittimità richiama la distinzione gaiana tra personae, res e actiones, osservando che una cosa non può essere illecita, ma solo l’azione (o l’omissione) di una persona intorno alla cosa: ove le parti ignorino senza colpa il carattere di refurtiva del bene, non vi è modo di pervenire a una nullità del contratto, nemmeno sotto il profilo della causa.
La Suprema Corte chiarisce che, nel caso di vendita di un veicolo con telaio contraffatto e falsa documentazione, la fattispecie va ricondotta alla consegna di aliud pro alio, che costituisce un vero e proprio inadempimento e non una mera ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi. L’azione di risoluzione è pertanto assoggettata alle regole generali in tema di inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa del venditore.
La Corte valorizza il principio enunciato da Cass. n. 11117 del 1990, secondo cui la vendita di un autoveicolo con numeri di motore o telaio alterati integra una consegna di aliud pro alio, e lo ritiene applicabile anche al caso di specie. I giudici di legittimità escludono che la giurisprudenza successiva abbia contraddetto tale orientamento, richiamando i precedenti di Cass. n. 26953 del 2008 e Cass. n. 24481 del 2025.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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