La decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non estingue il diritto alla riliquidazione ma opera solo sui ratei ultratriennali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16663 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, pur trovando applicazione anche con riferimento alle prestazioni liquidate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, non produce l’effetto di estinguere il diritto del pensionato alla riliquidazione della prestazione già liquidata, ma limita il proprio effetto ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla domanda giudiziale. In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, non anche i ratei successivi.
Il Fatto
Il lavoratore, titolare di pensione di anzianità decorrente dal 2003, aveva adito il Tribunale per ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico mediante la neutralizzazione dal computo della retribuzione di alcune settimane di mobilità non utili, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento delle conseguenti differenze mensili. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda.
La Corte d’Appello di Perugia, accogliendo il gravame dell’Istituto previdenziale, aveva invece dichiarato l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, rilevando che il ricorso giudiziale era stato proposto oltre il termine triennale dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, il cui art. 38 aveva esteso il regime decadenziale alle ipotesi di riliquidazione. La Corte territoriale aveva inoltre disatteso la richiesta subordinata del pensionato volta al riconoscimento delle differenze sui ratei maturati nel triennio antecedente la presentazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso, con cui il pensionato deduceva la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38 d.l. n. 98/2011, contestando la sentenza impugnata solo in relazione all’efficacia temporale della decadenza: se essa riguardi integralmente il diritto azionato o solo i ratei maturati fino al triennio antecedente la domanda.
La Corte ha dato continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 17430/2021, confermato da Cass. n. 27116/2025, secondo cui la decadenza, pur applicandosi anche alle pensioni liquidate prima del giugno 2011, non estingue il diritto alla riliquidazione ma opera solo sui ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
L’applicazione della decadenza ai soli ratei pregressi ultratriennali realizza un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo del decorso del tempo, sanzionando comunque il pensionato con la perdita dei ratei ultratriennali. Al contrario, l’accoglimento della tesi dell’effetto interamente ablativo produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con incidenza su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta, a fronte di una possibile ignoranza del pensionato sull’esatto importo della prestazione.
La Corte territoriale, avendo accolto integralmente l’eccezione di decadenza anche per i ratei maturati nel triennio, è incorsa nella violazione di legge lamentata, dovendosi escludere che la decadenza produca l’effetto estintivo dell’intero diritto alla riliquidazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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