Motivo di ricorso cumulativo e inammissibile nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 16688 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’atto di riscossione deve essere impugnato con specifici motivi dalla parte interessata, pena la sua cristallizzazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non essendo configurabile un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado per l’asserita mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in maniera cumulativa, che denunci vizi eterogenei e incompatibili — violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo, insufficienza motivazionale — senza separata e specifica trattazione delle singole doglianze. Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 334 c.p.c., perde efficacia in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Il Fatto
La Fondazione impugnava una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per imposte dirette relative all’anno d’imposta 1997, dolendosi della reiterazione di alcune poste creditorie. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva parzialmente il ricorso, annullando due voci della cartella.
In sede di appello, proposto dal solo concessionario, la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava l’annullamento della voce n. 1 per duplicazione delle sottovoci Irpeg, Ilor e sanzioni, ma accoglieva il gravame in relazione alla voce n. 2, relativa a spese di giustizia. Avverso tale decisione la Fondazione proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione spiegava controricorso con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato il motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., rilevandone l’inammissibilità sotto molteplici profili. In primo luogo, il motivo risultava formulato in maniera cumulativa, proponendo una censura definita “coacervata” che mescolava la dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 con vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, senza che le diverse doglianze fossero ontologicamente distinte e autonomamente individuabili, richiedendo un inammissibile intervento selettivo della Corte (richiamati Cass. n. 26874/2018, Cass. n. 8915/2018 e Cass. n. 16488/2024).
La censura appariva inoltre priva di specifica indicazione dei dati processuali rilevanti, in particolare con riferimento alla posta n. 2, rispetto alla quale nessuna doglianza era stata mossa in appello dalla contribuente, essendo il gravame stato proposto dal solo agente della riscossione. La Corte ha precisato che la motivazione della cartella costituisce quaestio facti rimessa al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione, ove non emerga un vizio di omesso esame di un fatto decisivo puntualmente individuato.
Quanto alle voci nn. 5, 6, 7 e 8 della cartella, il ricorso risultava precluso per intervenuto giudicato interno, non avendo tali poste formato oggetto del giudizio di appello. Sul punto, la Corte ha disatteso l’assunto della ricorrente secondo cui l’assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito costituirebbe vizio rilevabile d’ufficio, richiamando il principio di cristallizzazione dell’atto riscossivo derivante dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, che impone l’impugnazione con motivi specifici.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia, proposto oltre il termine semestrale dalla notificazione della sentenza, è stato dichiarato privo di efficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., non essendo applicabile la sospensione di cui al d.l. n. 50/2017, limitata ai termini di impugnazione scadenti tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. La soccombenza è stata posta a carico della sola ricorrente principale, condannata al pagamento delle spese e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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