Inapplicabile la disciplina dei contratti pubblici alle concessioni di servizi (Cass. civ. Sez. 1 n. 16794 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 non si applicano alle concessioni di servizi, salvo l’obbligo di rispettare i principi generali del Trattato europeo. La norma dell’art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. n. 163/2006, che introduce una specifica disciplina per l’impugnazione del lodo, costituisce una deroga al regime generale di cui all’art. 828 c.p.c. e, pertanto, non rientra tra i principi generali applicabili alle concessioni. Ne consegue che, per tali rapporti, l’impugnazione del lodo resta disciplinata dal codice di rito, con il termine lungo di un anno dall’ultima sottoscrizione.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali impugnavano il lodo arbitrale reso all’esito di un procedimento promosso dalle società concessionarie del servizio di raccolta ed accettazione di scommesse ippiche. L’impugnazione concerneva il dedotto ritardo nell’esecuzione di quanto previsto dal bando.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6174/2021, dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo di centottanta giorni dal deposito del lodo previsto dall’art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. n. 163/2006. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Avvocatura dello Stato, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, ha rilevato l’errore commesso dalla corte di merito. Quest’ultima, pur avendo qualificato il rapporto come concessione di pubblico servizio, in conformità con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23418 del 26/10/2020, aveva erroneamente applicato alla controversia l’intera disciplina del codice dei contratti pubblici.
La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 30 del D.lgs. n. 163/2006 esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni del codice alle concessioni di servizi. Tale esclusione opera in modo pieno, con la sola eccezione dei principi generali desumibili dal Trattato europeo, come trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
La norma di cui all’art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. n. 163/2006 non è stata considerata espressione di quei principi generali, essendo piuttosto una deroga al regime generale dell’impugnazione del lodo previsto dal codice di procedura civile. Il termine lungo di un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione, previsto dall’art. 828 c.p.c. ratione temporis vigente, rappresenta la regola generale che non poteva essere disapplicata in assenza di un’espressa previsione applicabile alle concessioni.
Trattandosi di una norma derogatoria, la sua applicazione è di stretta interpretazione e non può essere estesa a fattispecie, come quella in esame, escluse dall’ambito di operatività del codice. La corte di merito ha quindi errato nel dichiarare inammissibile l’impugnazione per tardività sulla base di una disciplina non applicabile al rapporto di concessione.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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