Eccesso di potere giurisdizionale: i limiti esterni non includono gli errori del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 16808 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., è configurabile esclusivamente nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero arretramento) e di difetto relativo, quando il giudice speciale abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione. Non è invece configurabile per errores in iudicando o in procedendo, che restano confinati nei limiti interni della giurisdizione, neppure quando la censura riguardi un contrasto con il diritto europeo o con la CEDU. In materia di giudizio di ottemperanza, sono interne alla giurisdizione e non sindacabili le decisioni sull’interpretazione del giudicato, sugli effetti conformativi e sulla valutazione di conformità del comportamento della pubblica amministrazione.
Il Fatto
La società, titolare di un impianto di risalita, presentava nel 2008 un progetto per la sostituzione di una seggiovia con un nuovo impianto esaposto. Dopo una complessa vicenda procedimentale, caratterizzata da una prima sentenza del TAR che annullava il diniego per difetto di istruttoria e da una successiva sentenza, confermata dal Consiglio di Stato, che annullava l’autorizzazione per vizi sostanziali, la società proponeva ricorso per l’ottemperanza del primo giudicato e un’azione di accertamento della violazione del secondo.
Il giudice amministrativo rigettava la prima domanda e dichiarava inammissibile la seconda per difetto di legittimazione, essendo l’ottemperanza proponibile solo dalla parte vittoriosa. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, confermava le decisioni. La società proponeva quindi ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, esaminati congiuntamente i tre motivi, li dichiarano inammissibili, ricostruendo in via preliminare il contenuto del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione. Tale controllo non include le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, che possono comportare errori in iudicando o in procedendo, ma non integrano il vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
La Corte evidenzia che il contrasto delle decisioni del Consiglio di Stato con il diritto europeo o la CEDU non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale, essendo ormai superato il diverso orientamento invocato nel ricorso. La violazione di tali norme dà luogo a un motivo di illegittimità che si sottrae al controllo di giurisdizione della Cassazione, senza che rilevi la gravità del vizio.
Con specifico riguardo alle decisioni in materia di ottemperanza, le Sezioni Unite ribadiscono che il sindacato è consentito solo quando si discute della possibilità stessa di ricorrere a tale giudizio, non quando si censura il modo in cui il potere di ottemperanza viene esercitato. Gli errori nell’interpretazione del giudicato, nella ricostruzione dell’attività della pubblica amministrazione e nella valutazione di conformità restano interni alla giurisdizione.
Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata non ha inciso sull’intangibilità dei giudicati, ma si è limitata a interpretarne il contenuto e a valutarne la corretta esecuzione, considerando il comportamento dell’amministrazione e la sua conformità. Il Consiglio di Stato ha correttamente escluso l’inottemperanza, evidenziando che la prima sentenza ha avuto piena attuazione e che la seconda riguardava vizi sostanziali, non formali, dell’autorizzazione.
La società, pur a fronte della definitiva statuizione, avrebbe potuto rinnovare l’istanza presentando un progetto con modifiche idonee a superare i profili di contrasto normativo. I vizi dedotti, concernenti il difetto di legittimazione e l’errata interpretazione dei giudicati, attengono a eventuali errores in procedendo o in iudicando, come tali estranei al sindacato della Corte di cassazione.
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Nota della Redazione
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