Elezione di domicilio nella procura alle liti irrilevante per la competenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 16836 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale, l’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti conferita al difensore ex art. 83 c.p.c. rileva esclusivamente per lo svolgimento delle attività processuali demandate al procuratore costituito, ed è pertanto irrilevante ai fini dell’individuazione del domicilio del creditore quale luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ. Il domicilio, ai fini della competenza, va individuato nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi economici, morali, sociali e familiari.
Il Fatto
Nel 2017 veniva tratto un assegno bancario all’ordine del creditore. A seguito del decesso della traente, il portatore del titolo otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo nei confronti delle due eredi, le quali proponevano opposizione eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, trattandosi di obbligazione sorta ed eseguibile in Roma, luogo di residenza tanto del debitore originario quanto del creditore.
Il Tribunale, con sentenza del 4.11.2025, accoglieva l’eccezione, revocando il decreto e indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma. Avverso tale decisione, il creditore proponeva regolamento di competenza, sostenendo che l’elezione di domicilio effettuata nella procura alle liti in sede monitoria radicasse la competenza presso il foro di Napoli.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la competenza del Tribunale di Roma. Il primo motivo riguardava l’eccepita rilevanza dell’elezione di domicilio compiuta dal creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo. Sul punto, gli ermellini hanno precisato che tale elezione non è idonea a radicare la competenza, in quanto non determina lo spostamento del domicilio rilevante ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ.
Il concetto di domicilio, per la competenza territoriale, va ancorato alla sede principale degli affari e degli interessi della persona, non già a una mera indicazione processuale. Al contrario, l’elezione di domicilio contenuta nella procura a margine del ricorso monitorio esplica effetti solo sul piano delle attività processuali del difensore, come già affermato da Cass. Sez. 3, n. 9713 del 2004 e da Cass. Sez. 6, n. 14937 del 2013.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato l’eccezione di incompetenza delle opponenti come completa e rituale, avendo le stesse contestato tutti i possibili criteri di collegamento alternativi: il domicilio del debitore e del creditore, il luogo di insorgenza dell’obbligazione e quello di esecuzione, coincidente con il domicilio del creditore per le obbligazioni pecuniarie.
La manifesta infondatezza della censura ha altresì legittimato la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate dal dispositivo.
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Nota della Redazione
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