Omesso esame delle ragioni della ripresa a tassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16861 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., la sentenza del giudice d’appello che annulli l’avviso di accertamento valorizzando esclusivamente l’erroneità del metodo di calcolo della percentuale di ricarico, laddove la ragione fondamentale della pretesa fiscale, come emergente dall’atto impugnato, risieda nella notevole differenza tra le rimanenze finali dichiarate e quelle ricostruite dall’Ufficio e nella conseguente discordanza del costo del venduto al quale applicare la suddetta percentuale. La mancata considerazione di tale concreta ragione giustificativa della ripresa costituisce una lacuna motivazionale che impone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con il quale accertava maggiori ricavi, rideterminando IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente, la cui soccombenza veniva ribaltata in appello: la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, infatti, accoglieva il gravame, annullando l’atto impugnato e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. L’Ufficio aveva dedotto che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di considerare che la ragione della ripresa a tassazione non consisteva nel calcolo della percentuale di ricarico, risultata sostanzialmente conforme a quella dichiarata, bensì nella notevole differenza tra le rimanenze finali dichiarate e quelle ricostruite, con conseguente discordanza del costo del venduto al quale applicare la percentuale medesima.
La Corte territoriale aveva, invece, accolto l’appello della contribuente ritenendo erroneo e superficiale il metodo di calcolo della percentuale di ricarico, in quanto basato solo su una parte dei prodotti in vendita. Così facendo, il giudice d’appello ha totalmente pretermesso l’esame delle circostanze fattuali che costituivano la ragione fondamentale della pretesa, ossia la contabilità di magazzino ritenuta alterata in aumento proprio per ridurre i ricavi.
Tale omissione ha integrato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, atteso che la sentenza impugnata si è concentrata su un profilo non dirimente, senza confrontarsi con l’effettiva ratio dell’accertamento. La Corte di legittimità ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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