Consorzio tra imprese: deducibili i costi ribaltati dal consorzio alle consorziate anche se una consorziata non ha eseguito i lavori (Cass. civ. Sez. 5 n. 8703 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell’assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del ribaltamento integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ove il consorzio non svolga autonoma attività di impresa e non vi sia differenza tra ricavi e costi, la sua posizione degrada a struttura operativa al servizio delle imprese consorziate, con la conseguenza che i costi sostenuti devono essere integralmente ribaltati sulle consorziate, anche se una di esse non ha partecipato direttamente all’esecuzione dei lavori. In tal caso, la sua partecipazione alla ripartizione proporzionale di utili e costi non integra un’operazione oggettivamente inesistente, né l’erronea indicazione in fattura delle ragioni di emissione è idonea a rendere la fattura relativa ad operazioni inesistenti, configurando una mera irregolarità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società consortile un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014, contestando la deducibilità di costi per complessivi euro 58.655,00 e la conseguente indetraibilità dell’IVA, in quanto afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, le fatture emesse da una delle consorziate sarebbero state fittizie, poiché tale società non aveva partecipato materialmente ai lavori, effettuati in realtà dall’altra consorziata, al solo scopo di consentire l’esecuzione dell’appalto attraverso il rilascio delle necessarie attestazioni SOA.
La Commissione tributaria provinciale di Sondrio accoglieva il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia, ritenendo la ripresa impositiva una indebita duplicazione d’imposta. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, mentre la società consortile restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia, ha dichiarato infondata la censura, incentrata sulla violazione dell’art. 2602 cod. civ. e delle disposizioni del TUIR e del decreto IVA, ripercorrendo il consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12190 del 2016. Tale principio supera la concezione della causa consortile in chiave esclusivamente mutualistica, riconoscendo che la struttura consortile può anche svolgere attività commerciale propria verso terzi, con possibile disallineamento fra le reciproche fatturazioni. In tale ottica, è rimesso al giudice di merito l’accertamento delle effettive modalità di svolgimento dell’attività consortile, al fine di stabilire la necessità del ribaltamento dei costi e dei ricavi.
La Suprema Corte ha quindi verificato l’applicazione di tali principi al caso di specie, evidenziando come dalla sentenza impugnata emerga chiaramente che i lavori sono stati integralmente eseguiti dalle consorziate e che la società consortile ha svolto esclusivamente una funzione di appaltatore e intermediario, senza svolgere autonoma attività d’impresa. In questa evenienza, la sua posizione degrada a mera struttura operativa al servizio delle imprese consorziate, rendendo le operazioni e i costi della società consortile direttamente riferibili alle singole imprese come costi propri affrontati per suo tramite. Ne consegue la piena legittimità del meccanismo di ribaltamento integrale dei costi, anche in favore della consorziata che non abbia materialmente eseguito i lavori.
La Corte ha chiarito che, in tale contesto, la mancata diretta partecipazione della consorziata all’appalto non esclude l’operatività del ribaltamento, poiché tutte le operazioni economiche poste in essere dal consorzio vanno attribuite pro quota alle singole consorziate. La società consorziata che non ha eseguito i lavori deve comunque partecipare alla ripartizione proporzionale di utili e costi, emettendo la conseguente fattura. La circostanza che tale società non abbia partecipato all’esecuzione materiale dei lavori, quindi, non rende inesistente l’operazione, né l’erronea indicazione in fattura delle ragioni della sua emissione inficia la validità della stessa, configurandosi come una mera irregolarità.
Infine, la Cassazione ha precisato che l’esito della controversia diverge da quello della precedente sentenza Cass. n. 6836 del 2021, relativa alla medesima vicenda, solo perché in quel giudizio l’accertamento in fatto del giudice di merito era carente sotto il profilo delle modalità di svolgimento dell’appalto. Nel caso in esame, invece, tale accertamento era presente e completo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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