Agevolazioni prima casa e comunione legale: la dichiarazione va resa da entrambi i coniugi (Cass. civ. Sez. 5 n. 2476 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni c.d. “prima casa” da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all’art. 1, nota II-bis, lett. b) e c), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 deve essere resa da entrambi i coniugi, anche da quello non intervenuto nell’atto di acquisto. Il coniuge non intervenuto potrebbe infatti essere proprietario di altro immobile ostativo, sicché per il beneficio risulta obbligatoria la sua specifica dichiarazione e la correlativa assunzione di responsabilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti del contribuente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per la revoca delle agevolazioni “prima casa”, applicando l’aliquota del 50%. Il provvedimento riguardava l’acquisto effettuato dal coniuge, in regime di comunione legale dei beni, il quale non aveva reso le dichiarazioni richieste nell’atto notarile di acquisto. La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello del contribuente e annullava l’avviso di liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 1, nota II-bis, lett. b) e c), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La CTR aveva ritenuto che, nelle ipotesi di acquisto in comunione legale dei beni da parte di un coniuge, la dichiarazione resa dal coniuge intervenuto nell’atto di acquisto si estendesse, per effetto della comunione legale, anche alla posizione dell’altro coniuge, che acquista la comproprietà automaticamente.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui ha dato continuità, secondo cui la dichiarazione ai fini delle agevolazioni “prima casa” deve essere resa da entrambi i coniugi, anche da quello non intervenuto nell’atto. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha evidenziato che il coniuge non intervenuto potrebbe essere proprietario di altro immobile ostativo, circostanza che rende necessaria la sua specifica dichiarazione e la correlativa assunzione di responsabilità.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese sono state interamente compensate in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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