Ricorso per cassazione inammissibile se i motivi richiamano norme dell’appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 2545 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, spendibile nei soli casi e limiti previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1-5, c.p.c.. È onere del ricorrente riconducere ciascun motivo, in maniera immediata ed inequivocabile, a una delle cinque ragioni di impugnazione tassativamente previste. È inammissibile il ricorso i cui motivi siano svolti in applicazione dell’art. 342 c.p.c., che disciplina l’appello, non il ricorso per cassazione, ovvero siano rivolti contro la sentenza di primo grado, atteso che il ricorso per legittimità è esperibile solo avverso le sentenze d’appello o in unico grado, salvo il caso del ricorso per saltum. È parimenti inammissibile il motivo interamente versato nel merito o che richieda la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, potere non attribuito al giudice di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per sette mezzi la sentenza della corte d’Appello di Bologna che aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado di rigetto della domanda volta al ricalcolo del dovuto in forza di un contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca. I motivi di ricorso deducevano, tra l’altro, l’inattendibilità della consulenza tecnica di parte, un preteso conflitto logico, il travisamento dei fatti e la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La Corte ha precisato che il ricorrente ha l’onere di individuare il motivo, il quale deve essere riconducibile in maniera immediata, inequivocabile e corretta ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c., pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (cfr. Cass. n. 24553/2013 e Sezioni Unite n. 17931/2013).
Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto totalmente estraneo al paradigma dell’art. 360 c.p.c.. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto svolti in applicazione dell’art. 342 c.p.c., norma che riguarda l’impugnazione della sentenza di primo grado in appello e non quella d’appello per cassazione. Il terzo e il quarto motivo sono risultati non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., essendo altresì rivolti avverso la sentenza di primo grado, mentre il ricorso per cassazione è spendibile esclusivamente nei riguardi delle sentenze d’appello o in unico grado.
Il quinto e il sesto motivo, concernenti la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio e la nullità contrattuale, sono stati considerati totalmente versati nel merito, non riconducibili a nessuna delle ipotesi tassative di cui all’art. 360 c.p.c.. Il settimo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile, poiché non è la Corte di cassazione a sospendere l’esecutività delle sentenze d’appello.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi 2.700,00 euro, oltre spese forfettarie e accessori, nonché al versamento di un’ulteriore somma a favore della controparte e della cassa delle ammende ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., sussistendo i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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