Il giudice d’appello non può sostituire le censure del contribuente con questioni nuove rilevabili d’ufficio: nulli gli avvisi per omessa notifica del p.v.c. solo se dedotta (Cass. civ. Sez. 5 n. 3082 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza del giudice tributario d’appello che pronunci su eccezioni non dedotte dalla parte nel giudizio di primo grado, quali l’invalidità dell’avviso di accertamento per omessa notificazione del processo verbale di constatazione e la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, laddove il contribuente abbia invece dedotto la lesione del contraddittorio per la mancata partecipazione alle operazioni di verifica. L’obbligo di allegare all’avviso i documenti richiamati non sussiste, potendo l’Ufficio limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale, e il p.v.c. è valido anche in assenza di sottoscrizione del contribuente, ove sia indicato il motivo della mancata sottoscrizione, come richiesto dall’art. 52, comma 6, secondo periodo, d.P.R. n. 633/1972.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate contestava alla società l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel periodo 2008-2010, finalizzato alla creazione di un indebito credito IVA e IRAP, poi compensato tramite l’art. 17 d.lgs. n. 241/1997. All’esito delle operazioni, redigeva il processo verbale di constatazione in data 12 maggio 2011, non sottoscritto dal contribuente.
L’Ufficio notificava due avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009, recuperando a tassazione gli importi delle fatture contestate. La società impugnava gli atti, ma la CTP rigettava i ricorsi. In appello, la CTR accoglieva le doglianze del contribuente, annullando gli avvisi per violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e per nullità degli stessi, motivati per relationem a un p.v.c. non sottoscritto e non notificato. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, con cui l’Agenzia aveva dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando come la CTR avesse pronunciato su questioni mai sollevate dal contribuente in primo grado. Dalla lettura dei ricorsi introduttivi, emergeva che la società aveva contestato la lesione del contraddittorio per non aver potuto partecipare alle verifiche, e non l’omessa notifica del p.v.c. né la violazione del termine dilatorio. Tale ultima questione, in particolare, era stata evocata solo in appello, configurando una domanda nuova.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando che il giudice d’appello non può sostituire le censure della parte con profili differenti, e ha assorbito il secondo motivo. Nel merito, ha poi accolto il terzo e il quarto motivo, congiuntamente esaminati per connessione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la mancata sottoscrizione del p.v.c. non ne determina l’invalidità, poiché l’art. 52, comma 6, secondo periodo, d.P.R. n. 633/1972 richiede che il verbale sia sottoscritto o, in alternativa, che rechi l’indicazione del motivo della mancata sottoscrizione. Nella specie, il p.v.c. dava atto che il legale rappresentante era stato invitato a partecipare alla chiusura delle operazioni, senza riscontri, rendendo corretta la procedura.
In relazione al quarto motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, non ha l’obbligo di allegare all’avviso i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale, citando il precedente di Cass. Sez. 5, 30/12/2024, n. 34906. Ha infine assorbito il quinto e sesto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione Staccata di Foggia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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