Buoni postali fruttiferi: la prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo, non da fine anno solare (Cass. civ. Sez. 1 n. 3166 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, comporta che il dies a quo coincida con la data di scadenza del titolo, e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. È errata l’interpretazione che, combinando la nuova disciplina sulla durata del termine con quella previgente sulla decorrenza, individui la scadenza del titolo al 31 dicembre dell’anno solare di maturazione del settimo anno, ibridando regimi normativi diversi e non omogenei.
Il Fatto
A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di un buono postale fruttifero della serie AA3, emesso il 25.02.2002, la società emittente proponeva opposizione, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito. Il giudice di pace rigettava l’opposizione, e il Tribunale di Benevento, adito in appello, confermava la decisione, ritenendo che il termine prescrizionale decennale decorresse dal 31.12.2019, considerato che il titolo, emesso il 25.02.2002, era rimborsabile “al termine” del settimo anno successivo all’emissione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’interpretazione del giudice di merito. Richiamando il proprio precedente (Cass. civ., Sez. I, 28/07/2023, n. 23006), ha chiarito che, in base alla normativa previgente di cui all’art. 176 del D.P.R. n. 156/1973, i buoni potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; da quel momento, i titoli non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsabili entro il termine di prescrizione quinquennale.
Con l’abrogazione di tale disposizione ad opera del d.lgs. n. 284/1999 e l’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, la prescrizione è stata rimodulata sia nella durata (estesa da cinque a dieci anni) sia nella decorrenza, individuata non più nell’anno successivo a quello di riscossione ma nella data di scadenza del titolo. L’art. 10, comma 2, del medesimo decreto ha esteso le nuove disposizioni anche alle serie già emesse, per le quali non si fossero compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente.
La Corte ha quindi qualificato come una non consentita ibridazione tra vecchia e nuova disciplina la tesi del giudice di merito, che applicava il termine decennale della nuova normativa ma manteneva la regola previgente sulla decorrenza, individuata nel 31 dicembre dell’anno solare. Ha infine richiamato, in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, 17/07/2025, n. 19772, che per i buoni della serie AA2 ha ritenuto erroneo il calcolo della prescrizione non basato sulla data di emissione del titolo.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c. e dell’art. 23 del D.P.R. n. 398/2003 sui termini di prescrizione dei titoli di Stato, è stato dichiarato assorbito dalla decisione sul primo motivo. Sono state altresì ritenute irrilevanti le osservazioni sulla violazione dei doveri di informazione e sulla sanzione comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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