Redditometro: il giudice non può privare i beni indice del valore presuntivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3704 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del cosiddetto redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di determinati beni. Il giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi a valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale — e quindi alla non imponibilità — delle somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni. Incombe sul contribuente l’onere di fornire tale prova contraria, non potendosi richiedere all’amministrazione finanziaria di dimostrare l’effettiva evasione. La sentenza che non dia conto dell’iter logico attraverso cui ritenga assolta la prova contraria è affetta da nullità per vizio di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato da un contribuente per l’anno d’imposta 2007, determinandolo sinteticamente in misura superiore ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. La rettifica si fondava sulla disponibilità di un’imbarcazione condotta in leasing e su altre movimentazioni finanziarie.
La Commissione tributaria provinciale di Massa aveva accolto l’opposizione del contribuente, e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato la decisione. La CTR riteneva che l’Ufficio avesse erroneamente conteggiato due volte il valore dell’imbarcazione, sia come reddito presunto sia come spesa per i canoni di leasing, e che non avesse considerato i prelevamenti da conto corrente, ritenuti idonei a coprire le spese per i canoni e per la manutenzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., risultando l’adempimento dalla nota di deposito di iscrizione a ruolo e la copia effettivamente depositata nel fascicolo.
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, del d.m. 10/09/1992 e 19/11/1992 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., censurando la sentenza per aver invertito l’onere probatorio. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità — tra cui Cass. n. 17487/2016 e, da ultimo, Cass. n. 6698/2025 — secondo cui il redditometro introduce una presunzione legale relativa di capacità contributiva. Una volta che l’Ufficio abbia dimostrato la disponibilità dei beni indice, il giudice non può privarli del valore presuntivo legislativamente assegnato, ma deve esclusivamente valutare la prova contraria del contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme. Il giudice di secondo grado, invece, aveva erroneamente richiesto all’amministrazione di “provare l’effettiva evasione”, addossandole un onere incombente sul contribuente.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia e assenza di motivazione in relazione alle disponibilità finanziarie su conti correnti, per un ammontare complessivo di € 224.845,00. La Corte ha ritenuto fondato anche questo motivo: la motivazione impugnata non consente di ricostruire l’iter logico attraverso cui la CTR avrebbe ritenuto assolta la prova contraria. Le affermazioni del giudice d’appello risultano prive di riferimenti concreti alle movimentazioni bancarie e si risolvono in argomentazioni incomprensibili, peraltro incentrate su una impropria differenza tra accertamento delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Una siffatta motivazione è nulla, non essendo possibile evincere le ragioni per cui i prelevamenti giustificherebbero la maggiore capacità contributiva accertata col metodo sintetico.
Il terzo motivo, concernente la nullità per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per omessa pronuncia sul presupposto dello scostamento di almeno un quarto del reddito complessivo netto rispetto a quello dichiarato, è stato assorbito dall’accoglimento dei primi due. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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