Litisconsorzio necessario dei coniugi in comunione legale nell’azione revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 4525 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime di comunione legale tra coniugi, che è una comunione senza quote, la garanzia del creditore di uno solo dei coniugi è data dal bene nella sua interezza e non da una quota astratta e indivisa. Ne consegue che, nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. promosso dal creditore avverso un atto di straordinaria amministrazione compiuto da entrambi i coniugi su un bene della comunione, come la concessione di ipoteca volontaria, sussiste il litisconsorzio necessario tra i coniugi, dovendo il coniuge non debitore essere posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell’inefficacia della sua volontà, dirimente per il perfezionamento negoziale.
Il Fatto
La Curatela del Fallimento di una società proponeva, nei confronti di un coniuge e della moglie, una domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto l’atto di concessione di ipoteca volontaria stipulato dai coniugi su due appartamenti in regime di comunione legale, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto limitatamente alla quota di proprietà del solo coniuge debitore. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello, adita dal coniuge, rigettava il gravame. Avverso la sentenza della corte di merito, il coniuge proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’omessa citazione in giudizio della moglie, litisconsorte necessaria, nonché l’erronea qualificazione della domanda come limitata a una quota inesistente del bene oggetto di comunione legale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenuti fondati. Il ragionamento prende le mosse dalla natura della comunione legale che, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote, in cui i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni della comunione. Per gli atti di straordinaria amministrazione, come la concessione di ipoteca su beni immobili, è richiesto il consenso di entrambi i coniugi, a pena di annullabilità dell’atto. La Corte richiama il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui la garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza e non da una non configurabile quota indivisa, con la conseguenza che la domanda di inefficacia non può essere limitata alla sola metà del diritto.
La Corte ha quindi affrontato la questione della configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi, superando il diverso orientamento che escludeva la legittimazione necessaria del coniuge non stipulante, fondato sulla sua qualità di non debitore. Tale orientamento, ad avviso della Corte, non considera la peculiare fattispecie in esame, consistente in un atto di straordinaria amministrazione compiuto da entrambi i coniugi con un terzo, che non è limitato alla quota del coniuge debitore ma incide necessariamente anche sul diritto del coniuge non disponente.
Proprio l’incidenza della pronuncia di inefficacia sul diritto del coniuge che ha prestato il consenso all’atto dispositivo impone che questi sia messo in condizione di difendersi. La Corte ha sottolineato che la decisione è direttamente destinata a incidere sulla volontà negoziale del coniuge non debitore, che è elemento essenziale per il perfezionamento dell’atto. Ne deriva il carattere unitario e inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che rende necessaria la partecipazione di entrambi i coniugi, ai sensi degli artt. 180 e 184 cod. civ., che attribuiscono ad entrambi la rappresentanza congiuntiva in giudizio per le azioni relative agli atti di straordinaria amministrazione.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti della coniuge. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.
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Nota della Redazione
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