Sospensione interessi IVA per ritardo consegna documenti e garanzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 5674 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso del credito IVA, l’art. 38-bis, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 opera una sospensione della maturazione degli interessi per il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e la data della loro consegna, quando tale periodo superi i quindici giorni. La richiesta di prestazione di una garanzia fideiussoria rientra nell’ambito della documentazione richiedibile, essendo la comunicazione della garanzia requisito necessario per la liquidazione del credito. L’onere di fornire i dati necessari incombe sul soggetto titolare del diritto di credito, a nulla rilevando la circostanza che questi sia subentrato nella posizione del contribuente per effetto di una cessione del credito, atteso che l’efficacia derivativa della cessione lascia inalterati i termini del rapporto sostanziale.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal diniego parziale opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza presentata da un istituto di credito, quale cessionaria di un credito IVA, volta al riconoscimento degli interessi maturati sulle somme rimborsate. L’Ufficio aveva escluso la spettanza degli interessi per il periodo compreso tra la prima consegna dei documenti e la successiva presentazione della garanzia sine die, ritenuta propedeutica all’erogazione del rimborso. La società contribuente impugnava il diniego, ottenendo l’annullamento in secondo grado, sicché l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972. La proposta di definizione del giudizio, fondata sulla non assimilabilità della richiesta di garanzia a una richiesta di documenti, è stata ritenuta non condivisibile. Il Collegio ha precisato che la norma, nel sancire la non computabilità del periodo eccedente i quindici giorni tra richiesta e consegna, persegue la finalità di non addossare all’Amministrazione le conseguenze dell’inerzia del contribuente.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la cessione del credito d’imposta comporta il subingresso del cessionario nella posizione del cedente, senza alterare i termini del rapporto sostanziale, con la conseguenza che il cessionario acquista i diritti volti alla realizzazione del credito, inclusa l’azione di rimborso. Ha quindi affermato che la maturazione degli interessi resta sospesa per tutto il tempo in cui il contribuente non fornisca la documentazione richiesta, ivi compresa quella relativa alla prestazione della garanzia fideiussoria, costituendo tale adempimento requisito necessario per la liquidazione del rimborso.
La Corte ha infine ribadito che l’onere di fornire i dati necessari incombe sul soggetto titolare del diritto di credito e che l’Amministrazione non ha l’obbligo di supplire alla negligenza o all’incapacità dell’istante nel reperire le informazioni non comunicate. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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