Il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito e impone la valutazione sostitutiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 5799 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario non è un giudizio di impugnazione-annullamento, ma un giudizio di impugnazione-merito, non diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, bensì alla pronuncia di una decisione sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso per motivi sostanziali e non meramente formali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa ed eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. È inammissibile la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. che non deduca un vizio di sussunzione ma si risolva nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti un avviso di accertamento catastale che modificava il classamento di un’unità immobiliare da A/2, classe 1, a A/2, classe 4, con rettifica della rendita. La modifica seguiva una denuncia di variazione presentata dai proprietari dopo la realizzazione di un vano sulla copertura dell’edificio.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello, annullava l’avviso ritenendo corretta la rendita proposta dai contribuenti. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo relativo alla violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. La censura non risponde ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018, non contiene riferimenti specifici a un ragionamento presuntivo e si concretizza in una non consentita richiesta di riesame del merito. In sede di legittimità, la violazione dei paradigmi normativi è configurabile solo in presenza del vizio di sussunzione, non quando la critica prospetti una diversa inferenza probabilistica.
Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il giudice tributario, nel dichiarare invalido l’avviso per vizi sostanziali, deve esercitare il potere sostitutivo e rideterminare la pretesa entro i limiti della domanda. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha esaminato nel merito la pretesa confermando la rendita della dichiarazione DOCFA, avendo ritenuto i miglioramenti non idonei a giustificare l’aumento di classe.
Il terzo motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata si pone al di sopra del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., essendo stati esaminati i fatti e valorizzati gli elementi di prova ritenuti più attendibili. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle idonee a dimostrare i fatti, senza obbligo di esplicitare le ragioni di irrilevanza di ogni mezzo istruttorio.
Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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