Correzione dell’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6064 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. trova applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato dal testo dell’art. 391 cod. proc. civ. riformato dall’art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma “Cartabia”), applicabile ai giudizi in cui, alla data del 1° gennaio 2023, non fosse ancora stata fissata l’adunanza camerale. La correzione può essere non solo domandata dalla parte interessata ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, a seguito della modifica introdotta dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito nella l. n. 197/2016. Integra un errore materiale emendabile l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore che, quale anticipatario, ne abbia fatto esplicita richiesta nel corso del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Con ordinanza n. 7557/25, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, condannando l’ufficio finanziario alla refusione delle spese di legittimità in favore della società controricorrente.
Il difensore della società vittoriosa, che si era dichiarato anticipatario e distrattario delle spese in calce alla propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., chiedendo la correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia sulla distrazione delle spese processuali in suo favore. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente accertato la tempestiva richiesta di distrazione da parte del difensore, rilevando che questi aveva specificato, in calce alla memoria depositata il 20 gennaio 2025, di dichiararsi anticipatario e distrattario.
Quanto alla percorribilità del rimedio, il Collegio ha osservato che il procedimento emendativo di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. trova applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione. Tale conclusione è confermata, da ultimo, dal testo dell’art. 391 cod. proc. civ. come riformato dall’art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma “Cartabia”). La novella, efficace dal 1° gennaio 2023, risulta applicabile al processo in esame, notificato anteriormente a tale data ma per il quale, alla predetta scadenza, non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022.
La Corte ha inoltre ricordato che, in forza della modifica apportata all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito con modificazioni nella l. n. 197/2016, la correzione dell’errore materiale può essere non solo domandata dalla parte interessata, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte.
Accertata la sussistenza dell’errore materiale, consistente nella mancanza di una statuizione sulla distrazione pur richiesta nel corso del giudizio di legittimità, la Corte ha disposto che nel dispositivo della propria ordinanza n. 7557/25, dopo le parole «accessori di legge», sia aggiunta la locuzione «con distrazione in favore del difensore della controricorrente», con annotazione del provvedimento a cura della Cancelleria.
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Nota della Redazione
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