Censura degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6574 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo l’ipotesi in cui questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione di tali regole configura un errore di fatto, censurabile solo attraverso il paradigma del difetto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti di due soggetti, condannandoli in solido al pagamento di differenze retributive. Il giudice territoriale aveva escluso l’efficacia di giudicato sostanziale alla pronuncia di inammissibilità adottata in un altro giudizio avente ad oggetto il licenziamento, accertando la sussistenza di una società di fatto tra i due convenuti sulla base delle risultanze probatorie acquisite, essenzialmente di fonte testimoniale.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, censurando la mancata valutazione di alcuni documenti, l’erronea interpretazione di una deposizione testimoniale, l’attendibilità delle testimonianze rese e la violazione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i motivi di ricorso per la loro stretta connessione, dichiarandoli inammissibili e, per la parte residua, non fondati. In primo luogo, ha richiamato il principio consolidato secondo cui la censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può riguardare l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma soltanto l’utilizzo di prove non dedotte o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, la disattesa di prove legali o il recepimento acritico di elementi soggetti a valutazione (cfr. Sezioni Unite n. 20867 del 2020).
La Corte ha precisato che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione di tali regole non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, ma un errore di fatto da censurare attraverso il paradigma del difetto di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Quanto al valore probatorio delle deposizioni testimoniali, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva sottolineato l’attendibilità delle dichiarazioni, poiché riguardavano fatti cui le testimoni avevano assistito direttamente. Non potevano pertanto invocarsi gli orientamenti giurisprudenziali in tema di deposizioni dei testi de relato actoris e de relato in genere.
In ordine alla violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che essa è censurabile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte. Nella sentenza impugnata non era ravvisabile alcun sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2094 c.c.
La disamina del primo motivo, concernente il giudicato interno, è stata infine ritenuta assorbita, in quanto non determinante, a fronte del rigetto dei motivi di merito. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza pronuncia sulle spese in assenza di controricorrente.
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Nota della Redazione
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