L’esenzione ICI per categoria E non si applica agli immobili iscritti in categoria D (Cass. civ. Sez. 5 n. 6608 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, nel modificare l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, ha reso il concessionario di aree demaniali soggetto passivo del tributo, a decorrere dall’annualità 2001, sia come obbligato sostanziale sia come obbligato formale, rendendo irrilevante la verifica circa gli effetti reali od obbligatori della concessione. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, non opera per gli immobili già iscritti in una categoria differente, non potendo il contribuente invocare il proprio errore al di fuori dei limiti e degli effetti temporali della variazione catastale. L’incertezza normativa oggettiva, quale causa di esenzione dalle sanzioni amministrative tributarie, è una situazione di inevitabile equivocità del risultato interpretativo, riferibile al giudice e non al contribuente.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica, nella qualità di concessionario di aree demaniali, impugnava un avviso di accertamento ICI relativo all’anno d’imposta 2009, emesso dal Comune per immobili demaniali, tra cui impianti idrovori, da esso gestiti. Il contribuente contestava la propria soggettività passiva, la classificazione catastale dei beni e l’applicazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente il ricorso del consorzio, riconoscendo l’illegittimità dell’avviso per un profilo. Avverso tale decisione, il consorzio proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli. In primo luogo, ha respinto la censura relativa alla natura della motivazione dell’avviso di accertamento, ribadendo che il requisito motivazionale è un requisito formale di validità dell’atto, distinto dalla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, che segue le regole processuali del giudizio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto contrastante con la giurisprudenza consolidata. Ha precisato che la novella legislativa del 2000 ha reso il concessionario soggetto passivo ICI in via autonoma, indipendentemente dalla natura reale od obbligatoria della concessione. La Corte ha quindi richiamato il tenore letterale della norma, che non distingue in base agli effetti del rapporto concessorio, superando la tesi del ricorrente che escludeva la tassabilità per la mancanza di uno sfruttamento economico del bene.
Sull’eccezione relativa all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, la Suprema Corte ha confermato il principio per cui l’esenzione spetta per i fabbricati classificati nelle categorie E o classificabili in esse, ma non per quelli iscritti in altre categorie. Il contribuente non può avvalersi della propria errata classificazione se non tramite la variazione catastale, con effetto solo pro futuro.
Infine, la Corte ha valutato la doglianza inerente all’omessa pronuncia sull’eccepita obiettiva incertezza normativa. Nell’infondatezza del motivo, ha ripercorso i principi in materia di esenzione dalle sanzioni, chiarendo che l’incertezza deve essere oggettiva, riferita al giudice e non al contribuente, e ha escluso che nel caso di specie potesse configurarsi, essendo il quadro normativo e giurisprudenziale già chiarito da tempo, anche ad opera delle Sezioni Unite, prima dell’instaurazione del giudizio.
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Nota della Redazione
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