La quietanza non sottoscritta dal creditore non prova il pagamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 6893 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisce a un mezzo di prova un’efficacia legale che non ha, ovvero apprezza secondo prudente criterio una prova legale. Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è sindacabile solo nei casi estremi di motivazione apparente, perplessa o contraddittoria in modo irreducibile. La quietanza priva della sottoscrizione del creditore non è documento a lui riferibile e non vale come prova confessoria dell’avvenuto pagamento.
Il Fatto
Un imprenditore, titolare di un’impresa di gestione dei rifiuti, otteneva dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo nei confronti della società affidataria del servizio di igiene urbana per il pagamento di corrispettivi maturati in esecuzione del contratto. L’opposizione della società veniva parzialmente accolta, con condanna al pagamento di una somma ridotta.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva rigettato l’appello principale della società e accolto solo parzialmente quello incidentale dell’imprenditore, quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione in sei motivi. La società proponeva autonomo ricorso incidentale, riunito a quello principale, oltre a un ulteriore motivo contenuto nel controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi volti a censurare la detrazione dal credito di fatture oggetto di note di accredito e di altre otto fatture, la cui contestazione era stata giudicata tardiva. Riguardo alle prime, il ricorrente deduceva la contraddittorietà della motivazione per avere la corte territoriale confermato la riduzione del credito, nonostante le fatture fossero state trasmesse alla debitrice solo il giorno successivo alla dichiarazione di debito resa ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per la promiscua sovrapposizione di vizi eterogenei e per la richiesta di un riesame del merito. Quanto al vizio di motivazione, ha evidenziato che il mero ricevimento posteriore delle fatture non integra un contrasto irreducibile, potendo le stesse essere già note alla debitrice. La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile, concernendo un punto della decisione in cui la sentenza d’appello confermava quella di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ..
Riguardo alle otto fatture, la Corte ha precisato che con la memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. le parti potevano procedere solo a indicazioni di mezzi di prova e produzioni documentali, maturando nel primo termine le preclusioni assertorie. Le contestazioni della società convenuta, però, non allegavano fatti estinti nuovi ma svolgevano solo mere difese, sicché nessuna decadenza era maturata.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo contenuto nel controricorso, per intervenuta consumazione del potere di impugnazione. Ha invece rigettato nel merito l’unico motivo del ricorso successivo, concernente il valore probatorio di quietanze non firmate dal creditore. La Corte ha chiarito che la mancanza di sottoscrizione non attiene alla forma del negozio ma alla riferibilità del documento al creditore, con la conseguenza che esso non può costituire prova del pagamento. La circostanza del bonifico indicato nel mandato non aggiunge valore probatorio, lasciando solo aperta la possibilità di provare il pagamento con la documentazione bancaria.
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Nota della Redazione
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