TARI: la disapplicazione del regolamento comunale non comporta detassazione automatica (Cass. civ. Sez. 5 n. 7479 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 195, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 non determina l’illegittimità generalizzata dei regolamenti comunali in materia di assimilazione dei rifiuti, ma proroga l’applicazione della determinazione ministeriale 27 luglio 1984. La disapplicazione giurisdizionale di un regolamento comunale privo dei limiti quantitativi per l’assimilazione non comporta la detassazione delle superfici, bensì l’applicazione della disciplina dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che rapporta la tassa alle superfici occupate con esclusione della sola parte nella quale si formano esclusivamente rifiuti speciali. Grava sul contribuente l’onere di allegare e provare che, nella specifica parte di superficie, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, non potendo la censura risolversi in un sollecito alla rivalutazione delle prove.
Il Fatto
La società contribuente, esercente due centri commerciali nel Comune di Bovolone, chiedeva nel 2018 la detrazione dalla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani, asseritamente avviati a recupero presso proprie piattaforme siti in altri Comuni. L’istanza veniva respinta dall’Amministrazione comunale e dalla società gestrice del servizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Verona accoglieva solo parzialmente il ricorso, escludendo dalle superfici tassabili quelle destinate a pescheria, macelleria e vani tecnici. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza impugnata, respingeva l’appello della società, confermando la tassazione sulle superfici rimanenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune, ritenendo sufficientemente specifica l’indicazione degli atti e documenti posti a fondamento dell’impugnazione.
Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto la prevalente giurisprudenza secondo cui i regolamenti comunali in materia di rifiuti assimilati devono indicare anche i limiti quantitativi, non solo qualitativi, e che la loro omissione legittima la disapplicazione da parte del giudice tributario. Ha tuttavia precisato che tale disapplicazione non conduce alla detassazione, bensì all’applicazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che esclude dalla tassazione la sola parte di superficie nella quale si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati. Ne deriva che, avendo la CTR accertato l’assenza di prova da parte della contribuente, le censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, non cogliendo la ratio decidendi complessiva della pronuncia.
Per il terzo e quarto motivo, riguardanti la produzione prevalente e continuativa di imballaggi terziari nelle aree di vendita, la Corte ha evidenziato che la CTR aveva basato la propria decisione sull’assenza di una prova idonea, essendo i dati esposti senza specificazione per singolo locale o superficie omogenea e senza depurazione degli imballaggi terziari già raccolti negli spazi di carico/scarico. Le censure sono state pertanto ritenute inammissibili in quanto sollecitanti una rivalutazione delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità.
Il quinto motivo, concernente la violazione del principio di doppia imposizione, è stato giudicato infondato, poiché la finalità antidoppia imposizione presuppone pur sempre la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, prova non raggiunta nel caso di specie. Il sesto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per non essere stata la questione della soglia massima di riduzione tariffaria proposta nei gradi di merito, e in parte infondato, in quanto il dato dei rifiuti avviati a recupero va correttamente depurato dagli imballaggi terziari raccolti nelle aree già escluse.
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Nota della Redazione
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