Il foro della dipendenza comprende la sede del committente ove è svolta la prestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7521 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” di cui all’art. 413 c.p.c. non coincide con quella di unità produttiva ed è intesa in senso lato, in armonia con la mens legis volta a favorire il radicamento del foro speciale nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa. Tale nozione comprende anche la dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha svolto in via esclusiva la propria attività, trattandosi del luogo destinato a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e il conseguimento dei fini imprenditoriali del datore di lavoro-appaltatore. Nel giudizio di regolamento di competenza, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può sindacare ogni elemento fattuale influente sulla competenza rilevabile dagli atti.
Il Fatto
Alcuni lavoratori avevano convenuto innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la società appaltatrice e la società cooperativa subentrata a seguito di cambio appalto, chiedendone la condanna al pagamento di spettanze retributive. I dipendenti avevano svolto mansioni di operaio addetto al controllo accessi, reception e portierato nell’ambito di un appalto commissionato dalla ASL Napoli 3 Sud.
Il Tribunale di Napoli, su eccezione della società subentrata, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bari, ritenendo che il contratto di lavoro fosse stato concluso presso la sede legale della società eccipiente e che i ricorrenti non avessero fornito prova dell’esistenza a Napoli di una dipendenza aziendale ai sensi dell’art. 413 c.p.c. Avverso tale ordinanza i lavoratori proponevano regolamento di competenza necessario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che il regolamento di competenza investe il Collegio del potere di individuare definitivamente il giudice competente, estendendo i propri poteri di indagine e valutazione anche in fatto, senza limiti legati al contenuto del provvedimento impugnato e alle difese delle parti.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata non aveva considerato il più recente orientamento giurisprudenziale, espresso da Cass. n. 26081/2023 e successivamente ribadito da Cass. n. 30198/2025 e Cass. n. 4046/2026. Tale indirizzo ritiene conforme alla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro speciale anche nella dipendenza di proprietà del committente, ove il lavoratore abbia svolto in via esclusiva la prestazione, trattandosi del luogo che rende possibile l’espletamento dell’attività appaltata.
La Corte ha inoltre evidenziato la continuità con un precedente indirizzo, inaugurato da Cass. n. 17911/2023, che ha enucleato una nozione ampia del concetto di dipendenza aziendale, non coincidente con quello di unità produttiva e funzionale alla tutela del lavoratore nel luogo di svolgimento dell’attività. La ratio della norma è stata individuata nell’esigenza di rendere il processo più funzionale e celere, radicandolo nei luoghi vicini alla residenza del dipendente e ove sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori.
Essendo pacifico che i lavoratori avevano svolto esclusivamente la loro prestazione presso la committente ASL Napoli 3, la Corte ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli e rimettendo la causa dinanzi a tale giudice per la riassunzione nel termine di legge.
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Nota della Redazione
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