Appello locatizio: l’ultrattività del rito impone di valutare la tempestività dalla data di iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. 3 n. 7666 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello proposto con atto di citazione avverso una sentenza emessa all’esito di un procedimento trattato con il rito speciale locatizio, il principio di ultrattività del rito impone che la valutazione dell’ammissibilità del gravame, ivi compresa la verifica del rispetto del termine di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., sia compiuta con riferimento alla data di iscrizione a ruolo dell’atto, e non già a quella della sua notificazione. È inammissibile la censura che, sotto il profilo della violazione di legge o dell’omesso esame, si rivolga direttamente alla motivazione della sentenza di primo grado e non a quella della decisione impugnata.
Il Fatto
Il conduttore di un immobile adibito a uso abitativo conveniva in giudizio la società locatrice, chiedendo la declaratoria di nullità o l’annullamento del contratto di locazione per inidoneità dell’immobile, la restituzione dei canoni versati e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli, previa conversione del rito speciale locatizio in rito ordinario, dichiarava inammissibili le domande, ritenendole precluse dal giudicato formatosi in sede di convalida di sfratto per morosità sulla validità del contratto.
Il conduttore proponeva appello con atto di citazione. La Corte d’appello di Napoli, dopo aver disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, dichiarava inammissibile l’impugnazione per intervenuto decorso del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., valutato con riferimento alla data di iscrizione a ruolo dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato la questione della sottoscrizione del ricorso da parte di due difensori, di cui uno solo munito del titolo di avvocato cassazionista. In proposito, ha affermato che la sottoscrizione da parte del cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, in conformità ai propri precedenti.
Nel merito, il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., articolando due censure, entrambe ritenute inammissibili. La prima, incentrata sull’omessa ammissione di mezzi istruttori e sul mancato apprezzamento di una relazione della Polizia Municipale, è stata giudicata come rivolta alla sentenza di primo grado, non già a quella d’appello, e come tale dichiarata inammissibile.
La seconda censura, con cui si sosteneva la tempestività dell’appello perché l’atto introduttivo era stato iscritto a ruolo prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, è stata reputata generica e assertiva, in quanto non correlata alla motivazione della corte territoriale.
La Corte ha invece condiviso il ragionamento del giudice d’appello, che aveva correttamente applicato il principio di ultrattività del rito, in base al quale il giudizio, nel grado di impugnazione, prosegue nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado. Tale principio condiziona anche la valutazione sull’ammissibilità del gravame: poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con il rito locatizio, l’appello, benché proposto con citazione, doveva essere valutato secondo le regole del ricorso, con la conseguenza che il termine di impugnazione andava verificato con riferimento al deposito del ricorso, coincidente con l’iscrizione a ruolo.
In applicazione di tali princìpi, la Corte ha confermato che, alla data dell’iscrizione a ruolo dell’appello, il termine semestrale era già interamente decorso e la sentenza era passata in giudicato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conferma dell’impugnata sentenza.
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Nota della Redazione
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