Recesso del fideiussore e onere della prova del minor debito (Cass. civ. Sez. 1 n. 7846 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per le obbligazioni di un terzo derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente, destinato a prolungarsi nel tempo, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace. L’obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell’accreditato risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive alla revoca. L’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore, quale l’eventuale minor importo dovuto per effetto del recesso, grava sul fideiussore che se ne avvantaggia, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non configurandosi alcuna violazione di tale norma quando il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione delle regole di distribuzione dell’onere probatorio.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio l’istituto di credito per sentir accertare la nullità delle clausole del rapporto di conto corrente; la banca, costituendosi, formulò domanda riconvenzionale e chiese di chiamare in causa i fideiussori della correntista, tra cui il ricorrente, successivamente dichiarata fallita. Il Tribunale, dichiarata l’estinzione parziale del giudizio per omessa riassunzione, accolse la domanda della banca, condannando i garanti al pagamento del saldo debitore, determinato in esito a consulenza tecnica.
La Corte d’Appello, nel rigettare il gravame del fideiussore, affermò che, essendo la revoca della garanzia intervenuta prima del passaggio a sofferenza della posizione della debitrice principale, il minor credito per cui il garante si dichiarava disponibile a riconoscersi era un fatto della cui prova egli era onerato. Avverso tale decisione il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale con il ricorrente incidentale, la cui impugnazione, non coltivata con istanza di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., si è intesa rinunciata, richiamando il principio per cui la decisione finale va limitata alla sola impugnazione per la quale è stata proposta istanza di decisione.
Nel merito, la Corte ha escluso qualsiasi violazione delle regole sull’onere della prova. Ha ribadito che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 cod. civ. si pone solo ove il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne è gravata, non anche quando abbia ritenuto assolto tale onere a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella specie nemmeno prospettato.
Quanto al merito, la Suprema Corte ha condiviso il ragionamento del giudice di merito: il recesso del fideiussore determina la cristallizzazione dell’obbligazione accessoria al saldo debitorio esistente alla data in cui la revoca diviene efficace, ma spetta al garante, che invoca l’effetto riduttivo, provare l’eventuale minor ammontare del debito a quella data. La Corte ha precisato che il credito per cui era intervenuta condanna era stato determinato dal Tribunale proprio sulla base delle risultanze peritali, dalle quali emergeva un credito già ridotto rispetto a quello originariamente richiesto, e che il ricorrente non aveva riportato alcun concreto conteggio atto a superare tale accertamento.
La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente inammissibile la censura relativa alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., rilevando che il sindacato sulla motivazione è ormai limitato alle sole ipotesi di motivazione apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria, tutte insussistenti nel caso di specie. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ha infine comportato la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 6.000,00 in favore della controricorrente e di ulteriori euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, quale conseguenza della valutazione legale tipica dell’abuso del processo di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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