Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e compensazione delle spese: la motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7874 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di impugnazione semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69/2009, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, restando irrilevante il momento in cui si sia verificata la successiva fase o l’ulteriore grado del giudizio. La mancanza assoluta della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, si configura solo nelle ipotesi di omissione materiale o grafica, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di ogni rilievo per il semplice difetto di sufficienza. La valutazione della gravità e dell’eccezionalità dei giusti motivi che legittimano la compensazione delle spese processuali non è sindacabile in sede di legittimità al di fuori delle ipotesi di motivazione apparente o manifestamente illogica.
Il Fatto
Un contribuente aveva impugnato la sentenza con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, accogliendo il suo appello, aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata su un suo immobile dalla concessionaria della riscossione, ma aveva confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal giudice di prime cure.
Il giudice di primo grado aveva compensato le spese ritenendo che alcuna responsabilità potesse muoversi alla società che aveva iscritto l’ipoteca. La Corte regionale, nel confermare tale statuizione, aveva specificato che solo in parte poteva muoversi un giudizio di responsabilità nei confronti della concessionaria, in quanto, da un lato, l’iscrizione era antecedente alla sentenza di annullamento della pretesa e, dall’altro, era intervenuta una pronuncia della Cassazione che aveva dichiarato illegittima l’iscrizione quando l’importo non supera una certa soglia. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del combinato disposto dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 cod. proc. civ., lamentando che la compensazione fosse stata disposta senza l’esplicitazione dei necessari giusti motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, respingendo la proposta di definizione anticipata per intervenuta tardività dell’impugnazione. Ha, infatti, rilevato che il giudizio era stato introdotto nel marzo 2009 e che, pertanto, il termine per impugnare era quello annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente. Ha, quindi, richiamato il consolidato orientamento secondo cui il termine di impugnazione semestrale si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, indipendentemente dal momento in cui si collochi la successiva fase o il successivo grado del processo.
Nel merito, la Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, volto a far valere il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. Ha, quindi, ricordato che tale anomalia ricorre solo nelle ipotesi di mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Ha precisato che la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse chiarito, con motivazione logica e non irragionevole, le due ragioni poste a fondamento della compensazione: l’anteriorità dell’iscrizione rispetto alla sentenza di annullamento del titolo e la pronuncia della Cassazione richiamata. Il giudice d’appello non si era, pertanto, trincerato dietro una formula di stile, ma aveva esplicitamente indicato le ragioni della compensazione, riportandosi alla vicenda giudiziale concreta.
La Corte ha, infine, precisato che il peso della gravità e dell’eccezionalità dei giusti motivi non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori delle ipotesi di motivazione apparente o manifestamente illogica. La censura, calibrata sulla motivazione apparente, illogica o criptica, è stata, quindi, ritenuta infondata, rigettando integralmente il ricorso e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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