Subentro nell’assegnazione di alloggio ERP: necessaria istanza e autorizzazione dell’ente (Cass. civ. Sez. 3 n. 7885 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle locazioni abitative di cui alla legge n. 392/1978 non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali restano assoggettati alla relativa normativa vigente, statale e regionale, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, lett. b), legge n. 431/1998. In materia di assegnazione di alloggi ERP, la morte dell’assegnatario determina la cessazione del rapporto e il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente gestore; il subentro nell’assegnazione non opera in via automatica, né iure hereditatis, ma richiede un’istanza dell’avente diritto e la successiva autorizzazione dell’ente, previa verifica dei requisiti soggettivi e della permanenza delle condizioni che giustificano l’assegnazione.
Il Fatto
La società controricorrente, ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aveva emesso nei confronti della ricorrente un provvedimento di rilascio di un immobile in Bari, già condotto dalla nonna della stessa, deceduta, in forza di assegnazione ai sensi dell’art. 4, legge n. 137/1952, unitamente all’ingiunzione di pagamento del corrispettivo non versato. L’opposizione proposta dall’occupante era stata rigettata dal Tribunale e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva escluso il diritto al subentro nell’assegnazione, nonostante la dedotta risalente convivenza con l’originaria assegnataria.
Avverso la sentenza d’appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, lamentando la mancata applicazione dell’art. 6, legge n. 392/1978, come interpretato dalla Corte costituzionale, e la violazione delle norme in materia di prove e presunzioni.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente rilevato che, in forza del disposto dell’art. 1, comma secondo, lett. b), legge n. 431/1998, le disposizioni della legge n. 392/1978 non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa statale e regionale. Il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 404/1988 è stato quindi giudicato non pertinente, atteso che essa concerneva l’applicazione della legge n. 392/1978, esclusa nella specie, e una fattispecie del tutto diversa.
Quanto alla disciplina regionale applicabile, la Corte ha chiarito che il subentro nell’assegnazione è necessariamente legato a un’istanza dell’aspirante subentrante e non può mai avvenire in via automatica. L’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione; la morte dell’assegnatario determina la cessazione del rapporto e il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente. Agli eredi è data la facoltà di chiedere, iure proprio e non iure successionis, una nuova assegnazione a titolo preferenziale, sempre che sussistano le condizioni di legge.
L’espressa previsione normativa di una “autorizzazione” e di una “verifica” da parte dell’ente gestore evidenzia che il sistema è imperniato sull’esame della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione. L’accertamento dei requisiti soggettivi è condizione necessaria ma non sufficiente, essendo necessario che il procedimento di ampliamento del nucleo familiare consenta all’ente di verificare che il godimento dell’alloggio assolva alle esigenze abitative e che l’ampliamento non abbia inciso sui requisiti patrimoniali e reddituali. Nella specie, nessuna autorizzazione era stata rilasciata in favore della ricorrente.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, concernente la valutazione delle prove, in quanto la censura si risolveva nella prospettazione di una mera rivalutazione dei fatti, preclusa dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il terzo motivo, non avendo la ricorrente dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo secondo i rigorosi canoni fissati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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