Il presupposto TOSAP non richiede un regime concessorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 8107 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della TOSAP sussiste ogni qualvolta il bene pubblico sia utilizzato da un soggetto diverso dall’ente titolare, a prescindere dalla circostanza che ciò avvenga in regime di concessione, di appalto o sulla scorta di altro rapporto giuridico. È, inoltre, indifferente che l’utilizzazione sia strumentale alla realizzazione di un pubblico interesse, salva l’operatività di una specifica ipotesi di esenzione. In tema di ricorso per cassazione, la preclusione della doppia conforme opera anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti per rafforzare la decisione di primo grado, fermo restando che il ricorrente deve dimostrare la diversità dell’iter argomentativo delle due pronunce per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Il Comune di Avellino, tramite la concessionaria, notificava alla società esercente il servizio di raccolta dei rifiuti un avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2016, con riferimento all’occupazione di suolo pubblico con cassonetti e campane per la raccolta differenziata.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, rideterminando la superficie imponibile e dichiarando non dovute le sanzioni. L’appello della contribuente veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che confermava la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato distintamente i motivi di ricorso. Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, tutti dedotti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sono stati dichiarati inammissibili per effetto della c.d. doppia conforme. La pronuncia d’appello, infatti, aveva confermato quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto, e la ricorrente non aveva dimostrato che le due decisioni fossero fondate su un differente iter logico-argomentativo. La Corte ha precisato che non osta alla configurazione della doppia conforme l’aggiunta di argomenti da parte del giudice di appello volti a rafforzare la statuizione già assunta.
Il secondo motivo, incentrato sulla presunta carenza dei presupposti impositivi per violazione del D.Lgs. n. 507/1993, è stato ritenuto in parte inammissibile, perché volto a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito in merito alla sottrazione all’uso pubblico del suolo, e in parte infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui è sufficiente, ai fini del presupposto impositivo TOSAP, l’utilizzazione del bene pubblico da parte di un soggetto diverso dall’ente titolare, a prescindere dal titolo giuridico che ne è alla base.
Quanto al ricorso incidentale, la rinuncia depositata dal difensore senza procura speciale non ha consentito la dichiarazione di estinzione, ma ha determinato la sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse alla decisione. Il ricorso principale è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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