Cessione intracomunitaria: onere di provare la buona fede in caso di frode (Cass. civ. Sez. 5 n. 8251 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il cedente che realizzi una cessione intracomunitaria, per fruire del regime di non imponibilità di cui all’art. 41 del d.l. n. 331/1993, ha l’onere di provare l’effettività del trasporto o della spedizione del bene fuori dal territorio dello Stato e in un altro Stato membro. Ove l’Amministrazione finanziaria contesti la fittizietà dell’operazione, il cedente deve fornire la prova dell’effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o, in mancanza, la prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richiedibili per non essere coinvolto in un’evasione fiscale. La mancata prova di uno di questi elementi comporta la legittimità dell’accertamento e la conseguente imponibilità dell’operazione.
Il Fatto
La società contribuente, incorporante di altra società, impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007. L’atto impositivo, emesso a seguito di un processo verbale di constatazione, contestava la irregolare cessione intracomunitaria di autovetture usate nei confronti di un soggetto tedesco, rilevando che il trasporto dei veicoli avveniva in Polonia e che alcune autovetture erano state cedute a privati consumatori.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, riformava la decisione. Il giudice d’appello, valorizzando una serie di elementi indiziari, riteneva che il cessionario tedesco fosse un soggetto meramente interposto e che le cessioni fossero avvenute direttamente nei confronti di privati, con conseguente applicabilità dell’IVA. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 41 del d.l. n. 331/1993, sulla dedotta ultrapetizione e sul vizio di motivazione. I giudici di legittimità hanno richiamato i principi affermati dalla CGUE in tema di cessione intracomunitaria, ricordando che il regime di esenzione richiede il duplice requisito soggettivo, ossia che sia il cedente che il cessionario siano soggetti passivi d’imposta, e quello oggettivo, ossia l’avvenuto trasporto dei beni fuori dal territorio dello Stato.
La Corte ha precisato che, pur essendo contrario al principio di certezza del diritto pretendere dal fornitore la prova di circostanze che non poteva conoscere a causa di una frode commessa dall’acquirente, è onere dell’operatore agire in buona fede e adottare tutte le misure ragionevolmente richiedibili per assicurarsi che l’operazione non lo conduca a partecipare a un’evasione tributaria.
Richiamando la propria recente giurisprudenza, la Corte ha ribadito che, ove l’Amministrazione contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci ritenute fittiziamente esportate, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede. Tale prova può essere fornita attraverso documenti commerciali che attestino l’effettiva dislocazione della merce o tramite “fatti secondari” che la facciano desumere.
Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione delle regole sull’onere probatorio. Gli elementi indiziari valorizzati dalla Commissione tributaria regionale, quali l’acquisto sulla base di un contratto non sottoscritto, il trasporto in una città della Polonia dove il cessionario non aveva sedi, la cessione di alcune autovetture a un cittadino polacco non soggetto passivo con un ricarico insignificante e le numerose irregolarità nei documenti di trasporto, integravano una presunzione grave, precisa e concordante circa l’interposizione fittizia del soggetto tedesco.
La Corte ha infine escluso la dedotta ultrapetizione, rilevando che la contestazione dell’Ufficio riguardava proprio la cessione a soggetti privati, e ha ritenuto non apparente la motivazione in ordine alla mancanza di buona fede della cedente, atteso che le stesse irregolarità formali avrebbero dovuto far sorgere il dubbio sull’esistenza della frode. L’asserito errore di diritto del giudice d’appello nell’indicare come necessaria la prova del trasporto presso la sede del cessionario è stato considerato irrilevante, poiché la società non aveva comunque provato né la qualità soggettiva dell’acquirente né la propria buona fede. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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