Fondo patrimoniale e debiti tributari della società: onere della prova del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 8396 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’art. 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni. A fronte di un debito di natura tributaria di una società di persone, sorto nell’esercizio dell’impresa, del quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto condebitore solidale ex art. 2291 cod. civ., grava su quest’ultimo l’onere di provare, anche per presunzioni semplici, non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la contrazione del debito per scopi estranei alle necessità familiari e la consapevolezza del creditore di tale estraneità.
Il Fatto
La contribuente, socia accomandataria di una società in nome collettivo, aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria su un proprio immobile conferito nel fondo patrimoniale, nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, deducendo l’illegittimità del gravame per violazione dei limiti di cui all’art. 170 cod. civ. I debiti fiscali, risalenti agli anni 1999-2004, erano stati contratti nell’esercizio dell’impresa sociale e, ad avviso della ricorrente, erano estranei ai bisogni della famiglia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo assorbente l’eccezione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, invece, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ritenendo che la contribuente non avesse assolto all’onere probatorio su di essa gravante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, ha dato continuità al principio per cui l’aggressione del fondo patrimoniale da parte del creditore procedente è consentita solo alle condizioni indicate dall’art. 170 cod. civ., superando i precedenti orientamenti che ritenevano l’iscrizione ipotecaria generalmente ammessa. La legittimità dell’iscrizione dipende, pertanto, dalla strumentalità dell’obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia ovvero dall’ignoranza del creditore circa l’estraneità del debito a tali bisogni. La Corte ha precisato che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.
Quanto alla distribuzione dell’onere della prova, la Corte ha affermato che grava sul debitore opponente l’onere di dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche la contrazione del debito per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici; il rischio di una probatio diabolica è scongiurato dalla possibilità di dimostrare la diversa natura delle partecipazioni societarie e la destinazione dei relativi proventi. La Corte ha, infine, enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte di un debito tributario di società di persone, il socio condebitore deve provare la destinazione del maggior reddito conseguito all’evasione a scopi voluttuari estranei ai bisogni familiari nonché la consapevolezza del creditore di tale estraneità.
Nel caso di specie, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo accertato che la contribuente non aveva prodotto documenti idonei a dimostrare l’origine dei debiti né elementi utili a comprovare la conoscenza del concessionario. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la censura relativa alla cessazione della qualifica di socia, in quanto la questione, rimasta assorbita in primo grado, non era stata riproposta in appello ed era pertanto da ritenersi rinunciata. Il secondo motivo di ricorso è stato, invece, dichiarato inammissibile per l’indistinta sovrapposizione dei vizi di omessa pronuncia e di difetto di motivazione, nonché per la violazione del criterio dell’autosufficienza. L’infondatezza del ricorso principale ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.
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Nota della Redazione
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