Il diritto al contributo agricolo non sorge dalla mera presentazione della domanda (Cass. civ. Sez. 1 n. 8690 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione della domanda di aiuto comunitario all’organismo pagatore non è sufficiente a rendere il richiedente creditore di un contributo, atteso che alla domanda non consegue alcun automatismo nella formazione di un credito certo, liquido ed esigibile: il diritto di credito sorge solo all’esito di un’apposita istruttoria condotta dall’organismo pagatore, secondo criteri e modalità derivati dalla normativa europea e nazionale. Ne consegue che, ove si lamenti la mancata erogazione del contributo per superamento dei parametri di ammissibilità, la relativa contestazione investe l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando quella del giudice ordinario limitata alla domanda di pagamento di un importo già espressamente e positivamente concesso e liquidato.
Il Fatto
Un’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un agricoltore per la mancata erogazione del sostegno al miglioramento della qualità dell’olio di oliva. L’agenzia contestava la sussistenza del credito, in quanto la produzione dichiarata superava i parametri di ammissibilità, e sosteneva la giurisdizione amministrativa sul contrasto alle proprie determinazioni. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava, rigettando l’appello del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente, con il primo motivo, deduceva la violazione dell’art. 68 del regolamento CE n. 73/2009 e dell’art. 5 del D.M. 29/7/2009, sostenendo che il diritto al contributo nasceva dalla presentazione della domanda accompagnata dalla certificazione dell’organismo di controllo. La Corte di legittimità ritiene il motivo inammissibile, poiché il ricorrente non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito ha accertato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, non già la sua insussistenza, e ha fondato il rigetto sulla circostanza che il credito non potesse derivare dalla semplice presentazione della domanda.
La Corte rileva che il diritto di credito del richiedente passa necessariamente attraverso un controllo istruttorio dell’organismo pagatore, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale. Sottolinea che, ai sensi dell’art. 1 del regolamento CE n. 885/2006, gli organismi pagatori devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno, e che lo statuto di ARCEA prevede la verifica dei requisiti delle domande e l’autorizzazione dei pagamenti solo a seguito di istruttoria.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte (Cass. Sez. I n. 24953 del 2023), conferma che l’erogazione degli aiuti è assicurata da un complesso sistema di controlli: i dati indicati dalla documentazione dell’organizzazione di categoria non possono essere negati di valore, ma l’ente pubblico può individuare specifici errori, falsità o omissioni nei dati medesimi, come avvenuto nel caso di specie a seguito dei controlli di ARCEA.
Il secondo e il terzo motivo sono parimenti dichiarati inammissibili. Il primo, in quanto il ricorrente non ha riportato il contenuto del provvedimento che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale, né ha dimostrato che il mancato esercizio del potere discrezionale fosse giustificato in modo palesemente incongruo o contraddittorio. Il secondo, perché la motivazione della sentenza impugnata era presente e chiaramente esplicativa dei passaggi logici della decisione, dovendosi escludere il vizio di motivazione apparente denunciato.
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Nota della Redazione
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