La permuta IVA comprende lo scambio tra beni e servizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 9034 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, la permuta non costituisce un’unica operazione, ma una pluralità di operazioni tra loro indipendenti e autonome ai fini della tassazione, dovendosi applicare a ciascuna di esse la relativa disciplina in ordine ai presupposti di imponibilità, alla base imponibile e all’aliquota. L’art. 11 d.P.R. n. 633/1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica di cui all’art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di scambio tra beni e servizi e tra servizi. Ne consegue che il ricevimento di una prestazione di servizi da parte di uno dei contraenti equivale, in parte qua, al pagamento del corrispettivo, momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini Iva. L’accertamento della volontà negoziale e la qualificazione del contratto si sostanziano in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza logica della motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori imponibili ai fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno 2004, per avere la contribuente conseguito maggiori ricavi non fatturati nell’ambito di un contratto di permuta.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, qualificando il rapporto come affitto di fondo rustico. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, invece, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riconduceva il negozio alla categoria della permuta, prevedendo esso che, in cambio della coltivazione dei terreni e della raccolta di olive da cedere ai proprietari, la società ricevesse la cessione dei frutti pendenti di terreni coltivati a noccioleto e agrumeto. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 1571 e 1615 c.c. e della legge n. 203/1982, laddove tentava di rimettere in discussione l’accertamento in fatto del giudice di merito. L’accertamento della volontà negoziale e la qualificazione del contratto si sostanziano in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per illogicità della motivazione, non avendo la ricorrente neppure trascritto il testo della scrittura privata contestata.
Nel merito, la Corte chiarisce che la ricorrente equivoca l’orientamento di legittimità per cui la permuta non è un’operazione unica ma una pluralità di operazioni indipendenti. Tale principio attiene alla autonoma tassazione delle reciproche prestazioni, ma non esclude che, sul piano qualificatorio, l’operazione abbia carattere unitario ed inscindibile, elemento coessenziale alla permuta, in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi sono eseguite come corrispettivo le une delle altre ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 633/1972.
La Corte esclude inoltre che l’alea della produzione agricola possa inficiare il carattere permutativo, poiché la nozione tributaria di permuta, più ampia di quella civilistica ex art. 1552 c.c., comprende anche lo scambio tra beni e servizi, e nel caso di specie la società aveva assunto obbligazioni di coltivazione e manutenzione dei fondi, attività di valore economico apprezzabile anche in assenza di produzione effettiva.
Quanto al secondo motivo, relativo alla contestazione dei presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva, la Corte lo dichiara inammissibile e infondato: la qualificazione in termini di prestazioni di servizi non è esclusa dalla circostanza che l’attività rientri nel ciclo biologico dell’impresa agricola; il presupposto soggettivo sussiste altresì perché l’art. 4 d.P.R. n. 633/1972 ricomprende nell’esercizio di impresa le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., e le società a responsabilità limitata sono in ogni caso soggetti passivi. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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