Reddito di partecipazione e cessione delle quote nel corso dell’esercizio: l’utile extra bilancio spetta solo al socio alla chiusura (Cass. civ. Sez. 5 n. 16488 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che riveste la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione nel corso dell’esercizio. La maturazione del reddito, infatti, non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata. Ne consegue che l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione notificato al socio che abbia ceduto le proprie quote prima della chiusura dell’esercizio è ab origine infondato e va annullato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ad un soggetto, detentore del 100% delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, un avviso di accertamento con il quale contestava un maggior reddito di partecipazione per l’anno 2016, periodo in cui il medesimo era stato socio, dal 1° gennaio fino al 18 aprile, data in cui la sua partecipazione era cessata.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo il vizio di motivazione dell’avviso, redatto per relationem rispetto all’accertamento emesso nei confronti della società, senza che quest’ultimo fosse stato allegato né fosse acquisibile, essendo cessata la sua qualità di socio. La CTP accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia confermava la decisione. L’Amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia censurava la violazione delle regole sulla prova presuntiva, sostenendo che, nelle società a ristretta base partecipativa, i maggiori utili si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria che grava sul contribuente, e che tale presunzione non poteva essere superata da considerazioni probabilistiche legate alla partecipazione per una sola frazione dell’anno.
Nel confutare tale assunto, la Corte richiama il proprio orientamento consolidato, in forza del quale, in caso di mutamento della compagine sociale, l’utile extra bilancio deve essere imputato esclusivamente a chi è socio alla chiusura dell’esercizio. Dal principio della non continuità e non uniformità della maturazione del reddito nel tempo consegue l’impossibilità di una quantificazione frazionata degli utili, con la conseguenza che il reddito non può essere attribuito pro quota al socio uscente.
Applicando tale principio, la Corte ritiene che l’avviso di accertamento notificato al contribuente, socio cessato nel primo terzo dell’anno, fosse infondato. La decisione della Corte di merito risulta, pertanto, conforme a tale principio, sebbene la motivazione dalla stessa esposta meriti una rettifica, non potendo fondarsi su mere considerazioni di probabilità circa l’assenza di utili, bensì sulla corretta applicazione della regola giuridica sopra richiamata.
Resta assorbito il primo motivo di ricorso concernente la motivazione per relationem dell’atto impositivo, il cui esame è superfluo in ragione della definizione del giudizio. Il ricorso viene rigettato, con nulla per le spese in assenza di difese dell’intimato.
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Nota della Redazione
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