Mancata indicazione della targa in fattura e corrispondenza biunivoca con gli allegati: requisito formale non equipollente per l’accisa agevolata (Cass. civ. Sez. 5 n. 9890 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accisa sul gasolio per autotrazione, l’art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 277/2000, nel prescrivere l’indicazione in fattura della targa dell’automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dell’imposta, non prevede espressamente la decadenza in caso di mancanza di tale indicazione, ma pone uno specifico requisito formale, non facoltativo, che il contribuente deve osservare se intende avvalersi del beneficio. La mancata indicazione legittima l’Ufficio a disconoscere il relativo importo, non ammettendo l’adempimento equipollenti. Il legittimo affidamento del contribuente, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000, esclude soltanto gli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori, e non incide sulla debenza del tributo, che dipende esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.
Il Fatto
La società, esercente attività di trasporto merci, presentava istanze di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione per gli anni 2014-2018, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277/2000, allegando fatture del fornitore recanti la dicitura “Addebito spese carburante tessere IDS per rifornimenti come da allegato” unitamente ad allegati. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rigettava parzialmente l’istanza per l’importo di euro 574.504,84, sul presupposto della mancata indicazione nelle fatture delle targhe degli automezzi e dei litri di gasolio acquistati.
I giudici tributari rigettavano sia il ricorso introduttivo, sia l’appello proposto dalla società. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio confermava la legittimità del diniego, ritenendo dirimente l’insussistenza della c.d. corrispondenza “biunivoca” tra fatture ed allegati. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente in quanto connessi, nella parte in cui deducevano la violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 e 3, terzo comma, del d.P.R. n. 277/2000, nonché dell’art. 53 Cost.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277/2000 pone uno specifico requisito formale non facoltativo, la cui mancata osservanza legittima l’Ufficio al disconoscimento del beneficio, venendo a mancare la certezza sull’identità del veicolo rifornito e la riferibilità del costo all’attività d’impresa. Ha ribadito che l’adempimento, proprio perché di carattere eccezionale, non ammette equipollenti, non potendovi sopperire una successiva dichiarazione sostitutiva resa da un terzo.
La Corte ha quindi rilevato che i motivi, nella parte in cui denunciavano la necessità dell’indicazione della targa direttamente nel corpo della fattura, non erano attinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello aveva infatti fondato il diniego sulla insussistenza della corrispondenza “biunivoca” tra le fatture e gli allegati, essendo questi ultimi privi di riferimenti causali e di intestazione del fornitore, ovvero recanti solo un riferimento univoco alle fatture ma non viceversa. Tale apprezzamento di merito è stato dichiarato insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, concernente la pretesa rilevanza delle medesime fatture ai fini del rimborso IVA a soggetti non residenti, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, evidenziando la diversità dei presupposti fattuali e giuridici dei due procedimenti di rimborso, essendo quello IVA circoscritto alla dimostrazione dell’imposta assolta sugli acquisti mediante la sola fattura. Il quarto motivo, relativo al legittimo affidamento, è stato parimenti ritenuto infondato, in quanto il principio di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000 non incide sulla debenza del tributo, ma esclusivamente sugli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori, non ricorrenti nella specie.
Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e delle sanzioni ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., per essere la decisione intervenuta in conformità alla proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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