Convalida dell’accompagnamento alla frontiera e rigetto manifestamente infondato del permesso di soggiorno (Cass. civ. Sez. 1 n. 10021 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, ha ad oggetto esclusivamente i profili esecutivi dell’espulsione. Il giudice di pace è tenuto a verificare che ricorra una delle ipotesi che consentono di procedere direttamente all’accompagnamento, dandone conto in motivazione. Costituisce ipotesi legittimante l’accompagnamento immediato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di convalida deve ritenersi adeguatamente motivato anche quando la verifica del giudice si sia concentrata sinteticamente sulla sussistenza del presupposto normativo, essendo irrilevanti elementi fattuali come l’avviata pratica per la partita IVA o la disponibilità di un alloggio.
Il Fatto
Un cittadino albanese ha proposto opposizione avverso il provvedimento con cui la Questura aveva disposto il suo accompagnamento coattivo alla frontiera, conseguente al decreto di espulsione emesso pochi giorni prima. Nel decreto di convalida, il Giudice di pace ha ritenuto pacifica l’irregolarità della permanenza sul territorio nazionale, richiamando un precedente rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto manifestamente infondata, e ha escluso la concedibilità del termine per la partenza volontaria, giudicando irrilevante la sola presentazione di una domanda per il rilascio della partita IVA.
Avverso tale decreto, il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno e la Questura non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che il ricorrente ha depositato la copia della consegna e dell’accettazione della notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato, nel termine assegnato, e che pertanto il ricorso è ammissibile.
Con il primo motivo, incentrato sulla nullità della convalida per difetto di motivazione, il ricorrente censura la decisione perché il giudice si sarebbe limitato a richiamare il provvedimento del Questore senza chiarire le ragioni della legittimità dell’operato della pubblica amministrazione. La Corte ritiene il motivo infondato: il Giudice di pace ha affermato che il provvedimento era sufficientemente motivato e ha esaminato, sebbene sinteticamente, le ragioni che escludevano la possibilità di concedere il termine per la partenza volontaria, richiamando il rigetto per manifesta infondatezza dell’istanza di permesso di soggiorno e l’irrilevanza della richiesta di partita IVA.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la confusione tra il presupposto per la richiesta di partenza volontaria e la situazione di irregolarità della permanenza. La Corte evidenzia che il giudizio riguarda esclusivamente i profili attinenti all’esecuzione dell’espulsione, ossia la convalida del decreto questorile di accompagnamento alla frontiera, che realizza l’esecuzione coattiva del rimpatrio in difetto di spontanea ottemperanza e comporta una limitazione della libertà personale dello straniero.
Richiamato il testo dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, la Corte precisa che l’accompagnamento immediato è consentito, tra l’altro, quando la domanda di permesso di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta. Solo ove non ricorrano tali condizioni, il Questore deve informare lo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria. Il compito del Giudice di pace è verificare che nella fattispecie sia integrata una delle ipotesi che legittimano l’accompagnamento diretto, dando conto nel provvedimento di tale verifica.
Nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, intervenuto alcuni mesi prima, era stato motivato dalla manifesta infondatezza della richiesta. La Corte ritiene pertanto integrata l’ipotesi di cui all’art. 13, comma 4, lett. c) e rigetta il ricorso, senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato, con conferma della legittimità del decreto impugnato.
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Nota della Redazione
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