Le dichiarazioni di un terzo non bastano per l’accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 10056 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le dichiarazioni rese da un soggetto terzo all’Amministrazione finanziaria hanno normalmente valore indiziario e possono assumere efficacia di prova presuntiva ex art. 2729 c.c. solo quando, per il loro contenuto intrinseco o per l’attendibilità dei riscontri esterni, integrino un quadro circostanziale grave, preciso e concordante. Un accertamento fondato esclusivamente su tali dichiarazioni, privo di riscontri obiettivi e di una adeguata motivazione sulla loro attendibilità, è illegittimo. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e può essere attuata mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal delegato. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 non si applica al processo verbale di constatazione redatto all’esito di accessi presso un terzo, trattandosi di atto istruttorio “esterno” al procedimento accertativo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, recuperando a tassazione il 75% dei costi dedotti per spese di sponsorizzazione di una società sportiva e il 100% dell’IVA detratta, ritenendo la parziale insussistenza oggettiva dell’operazione. I contratti, pur conclusi con una prima società, avevano riguardato la squadra di basket di un’altra associazione, per la quale la prima aveva assunto un obbligo per il fatto del terzo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale, riformando la sentenza, confermava la legittimità dell’atto impositivo, ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società sportiva. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a censurare l’omesso esame di un fatto decisivo: la censura non riguardava un fatto storico-naturalistico, ma l’omessa valutazione di una argomentazione difensiva, non riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. Ha invece rigettato il secondo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, richiamando il principio per cui l’obbligo di allegazione dell’atto impositivo riguarda i soli atti non già trascritti nella loro parte essenziale, come nel caso in cui le dichiarazioni del terzo erano state ampiamente riprodotte nel provvedimento.
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, congiuntamente esaminati. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni del legale rappresentante della società sportiva, soggetto terzo rispetto alla contribuente, ritenute apoditticamente attendibili e riscontrate unicamente sulla base della contabilità interna della stessa società, senza alcun riscontro esterno. Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che le dichiarazioni di terzi hanno normalmente valore indiziario e possono costituire prova presuntiva solo se supportate da elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, l’assenza di riscontri obiettivi e la circostanza che i pagamenti fossero documentati da bonifici rendevano carente la motivazione della sentenza di secondo grado.
I giudici di legittimità hanno inoltre escluso l’applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 sul giudicato penale di assoluzione, in quanto l’assoluzione del legale rappresentante della società riguardava anni d’imposta diversi da quello oggetto dell’avviso. Hanno infine rigettato il quinto e il sesto motivo, affermando che la decisione comportava una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione di nullità sollevata dalla contribuente e che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di mera delega di firma, attuabile anche senza indicazione nominativa del delegato.
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Nota della Redazione
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