La qualifica di coltivatore diretto non è rivalutabile in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10226 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, della legge n. 25/2010, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale valutazione, ancorché compiuta anche sulla base dell’iscrizione previdenziale INPS e dei dati del fascicolo aziendale, non è sindacabile in cassazione ove sorretta da motivazione coerente con il disposto normativo. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile, non costituendo il rimedio un terzo grado di giudizio.
Il Fatto
La società contribuente aveva acquistato un compendio immobiliare ad uso agricolo, applicando in sede di registrazione l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge n. 25/2010, sulla base della qualifica vantata dal socio accomandatario. L’Amministrazione finanziaria revocava l’agevolazione, contestando la mancanza dei requisiti sostanziali, quali l’abitualità della diretta e manuale coltivazione e il carattere principale di tale attività.
I giudici di primo e di secondo grado accoglievano le ragioni della società, ritenendo dimostrata la qualifica del socio. Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto rammentato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rivalutare i fatti storici vagliati dal giudice di merito, ma deve limitarsi a dedurre vizi di violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame di fatti decisivi, citando Cass. n. 6638/2025 e Cass. n. 34476/2019. Il rimedio impugnatorio è a critica vincolata e non costituisce un terzo grado di giudizio.
Nel caso di specie, la Corte regionale aveva ampiamente motivato la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto del socio, sulla base di una pluralità di elementi: la certificazione INPS di iscrizione nella relativa gestione previdenziale, l’attestazione AGEA e i dati contenuti nel fascicolo aziendale della società. La Suprema Corte ha quindi rilevato come l’iscrizione alla previdenza abbia costituito solo una delle concorrenti ragioni poste a base del convincimento del giudice, rendendo privo di concludenza il rilievo dell’Amministrazione circa la non pertinenza del riferimento giurisprudenziale, richiamato sul punto Cass. n. 13303/2023 in tema di valore presuntivo dell’iscrizione.
La Corte ha inoltre ritenuto che la dedotta circostanza della chiusura della partita IVA del socio, avvenuta successivamente alla stipula dell’atto di cessione, risentisse del medesimo limite preclusivo della rivalutazione del materiale probatorio. È stato osservato come, pur essendosi cancellato dalla Camera di Commercio e avendo cessato l’attività ai fini IVA, il socio avesse mantenuto l’iscrizione previdenziale agricola all’INPS.
In definitiva, la Corte regionale ha reputato, con un apprezzamento fattuale coerente con il disposto normativo, che il contribuente, quale socio accomandatario, avesse dato prova della sua qualità e del concreto esercizio dell’attività di coltivatore diretto, sulla base dei dati del fascicolo aziendale, la cui idoneità probatoria è richiamata da Cass. n. 3474 del 2024. Non emergendo alcuna violazione di legge, il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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