L’estratto di ruolo è inimpugnabile salvo prova dell’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. 5 n. 10364 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri la sussistenza di uno specifico interesse ad agire, derivante dall’invalida notificazione della cartella esattoriale che ingeneri di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, avendo natura di norma sull’interesse ad agire quale condizione dell’azione di carattere dinamico, si applica anche ai processi pendenti. La mancata allegazione dell’interesse determina l’inammissibilità ab origine del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non essendo configurabile giudicato implicito su questioni attinenti all’ordine pubblico processuale.
Il Fatto
Un contribuente impugnava gli estratti di ruolo relativi a molteplici pendenze tributarie dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, investita dell’appello, lo accoglieva parzialmente, reputando prescritti i crediti portati da alcune cartelle di pagamento e le sanzioni e gli interessi relativi ad altre.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo quanto alla cartella esattoriale ricompresa nell’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente. Questi resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale articolato in cinque motivi, concernenti la valenza probatoria della documentazione in fotocopia, la notificazione delle cartelle, la nullità della sentenza per carenza di motivazione e l’erronea valutazione dell’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale è precluso dall’originaria inammissibilità del ricorso del contribuente avverso gli estratti di ruolo. Il giudice di legittimità richiama l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, che ha escluso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, individuando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé il bisogno di tutela.
La disposizione ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione con natura dinamica, che può assumere configurazione diversa anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. Essa è destinata a incidere sui processi pendenti, dove lo specifico interesse deve essere dimostrato nei gradi di merito — anche tramite la rimessione in termini — o nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. fino all’adunanza camerale, ovvero nel giudizio di rinvio qualora occorrano accertamenti di fatto. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26283/2022 e la Corte Cost. n. 190/2023.
Il contribuente che abbia impugnato uno o più estratti di ruolo senza allegare la sussistenza di un interesse a farlo è destinato a vedersi dichiarare l’inammissibilità ex se e ab origine del ricorso, secondo quanto affermato da Cass. n. 33463/2024. Nella vicenda in esame tale allegazione non è mai avvenuta nei gradi di merito.
La Corte esclude altresì la formazione di un giudicato implicito sulla questione dell’ammissibilità, trattandosi di vizio insanabile attinente all’ordine pubblico processuale, rilevabile d’ufficio, salvo l’effetto preclusivo derivante da una specifica statuizione del giudice di merito non impugnata sul punto. Richiamati i precedenti delle Sezioni Unite n. 26019/2008, Cass. n. 23568/2011, Sezioni Unite n. 11799/2017, Cass. n. 36596/2021, Sezioni Unite n. 9611/2024 e Sezioni Unite n. 24172/2025, la Corte afferma che la mancata impugnazione non neutralizza il rilievo officioso del vizio.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio e, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c., è dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono integralmente compensate, in ragione del consolidamento successivo degli orientamenti, con esclusione della dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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