Cessione di azienda occulta: onere di indicare il fatto storico nel vizio di omesso esame; istanze istruttorie e libero convincimento (Cass. civ. Sez. 3 n. 10537 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede che si denunci come il giudice abbia dichiarato di non osservare la norma o l’abbia contraddetta ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi; il mancato ingresso ad istanze istruttorie, costituendo esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere ancorato a un preciso fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, di cui si indichi il dato di emersione e la decisività, non potendo coincidere con l’oggetto finale dell’accertamento. Il mancato accoglimento di una domanda, ancorché non esplicitamente esaminata, ne determina l’implicito rigetto, escludendo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza del Tribunale di Pesaro, aveva rigettato le domande di una società creditrice, la quale aveva agito nei confronti della moglie del proprio debitore, assumendo che quest’ultima avesse ricevuto occultamente la cessione dell’azienda del marito e fosse pertanto responsabile dei debiti aziendali ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, c.c. Il giudice del gravame aveva ritenuto non provata la cessione d’azienda, valorizzando l’interesse della donna a esercitare una propria impresa.
La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento danni. La resistente ha replicato con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. In primo luogo, ha chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per lamentare la mancata ammissione di prove, poiché la valutazione di concludenza e rilevanza dei mezzi istruttori è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. L’attività valutativa del giudice, che attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, è espressione del principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., il quale opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito.
Inoltre, la Corte ha precisato che l’ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non abbia finalità esplorative; anche tali presupposti sono valutabili solo dal giudice del merito. Quanto all’omesso esame, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riferirsi a un preciso fatto storico e naturalistico, decisivo per il giudizio, non essendo sufficiente lamentare la mancata considerazione di elementi istruttori.
La ricorrente, invece, non aveva indicato il fatto specifico che sarebbe emerso dall’accoglimento dell’ordine di esibizione, né la sua allegazione, né la sua decisività, non potendo tale fatto coincidere con la cessione dell’azienda, oggetto finale dell’accertamento. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché l’omessa pronuncia è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e non per violazione di legge ex art. 360, n. 3.
Nel merito, il giudice del gravame, rigettando la domanda di adempimento, ha di conseguenza implicitamente rigettato anche la domanda di risarcimento danni, fondata sulle medesime circostanze di fatto. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace, essendo stato proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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