Notifica a mezzo PEC di atti tributari e prova dell’inoltro della raccomandata (Cass. civ. Sez. 5 n. 10633 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di PEC, quando l’indirizzo di posta è inabile alla ricezione per negligenza del contribuente, si esegue mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e l’invio di una raccomandata informativa al destinatario. Ai fini della validità della notifica occorre la prova dell’avvenuto deposito e del semplice inoltro della raccomandata, senza che sia necessaria la prova dell’avvenuta ricezione della medesima, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente. È nulla, invece, la notificazione eseguita con il rito dell’irreperibilità di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 quando il messo non dia atto delle ricerche effettuate per verificare se il trasferimento del contribuente sia avvenuto in luogo sconosciuto, non essendo sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato il ricorso contro un’intimazione di pagamento, concernente numerosi atti prodromici per tributi erariali evasi. Il giudice di appello riteneva nulle le notifiche degli atti prodromici effettuate a mezzo PEC ad un indirizzo non valido, per il mancato espletamento della procedura prevista dalla legge, e nulle altresì quelle eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate – Riscossione, affidandosi a quattro motivi; la società contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, articolato in due motivi, concernenti la statuizione sulle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, riguardanti la notificazione di numerose cartelle di pagamento. In primo luogo, ha richiamato il principio, già affermato dalla propria giurisprudenza, secondo cui la notifica telematica a un indirizzo inabile si perfeziona con il deposito telematico dell’atto nel sito InfoCamere e l’invio di una raccomandata informativa: per la validità della notifica è necessaria la prova del deposito e del semplice inoltro della raccomandata, non anche la prova dell’avvenuta ricezione della stessa.
Quanto al terzo motivo, la Corte l’ha ritenuto infondato, avendo il giudice di appello esaminato la documentazione relativa a ciascuna cartella con una valutazione dettagliata, logica e congrua, non ravvisandosi alcuna ipotesi di motivazione apparente. Il primo motivo è stato parimenti rigettato, poiché il giudice di appello si era conformato al principio di diritto sopra indicato: con riferimento alle cartelle impugnate, aveva rilevato in alcuni casi l’inesistenza della prova del deposito, in altri il mancato inoltro della raccomandata informativa.
Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile per la gran parte, per non avere la ricorrente riprodotto nel ricorso o allegato con la dovuta specificità la documentazione attestante l’effettivo inoltro delle raccomandate, in violazione del principio di specificità. La Corte ha tuttavia accolto il motivo limitatamente alla cartella per la quale era stato prodotto, quale documento n. 10-bis, l’avviso di ricevimento di una raccomandata recante lo stesso numero di quello riportato sulla comunicazione di avvenuto deposito, risultando così provato il regolare inoltro.
Quanto al quarto motivo, concernente la notifica di un’altra cartella eseguita con il rito dell’irreperibilità, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Il messo notificatore aveva riferito che la sede della società non era nel luogo indicato dal notificante, ma non aveva dato atto delle ricerche effettuate per verificare se la sede si fosse trasferita nel comune del domicilio fiscale. L’estratto del registro delle imprese era stato acquisito dal notificante in data successiva alla notificazione. In ogni caso, il trasferimento della sede non dà luogo a irreperibilità assoluta in mancanza dell’accertamento che il soggetto si sia trasferito in località sconosciuta, non essendo sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l’ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato.
Il ricorso incidentale, riguardando la statuizione sulle spese, è stato assorbito in ragione dell’accoglimento parziale del secondo motivo e della necessità che il giudice del rinvio si pronunci nuovamente sul regolamento delle spese. La Corte ha quindi accolto nei limiti il secondo motivo di ricorso principale, rigettato gli altri e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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