Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nella società a ristretta base partecipativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 10845 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale, senza che l’Amministrazione finanziaria debba dimostrare l’effettiva percezione degli utili da parte del socio. Grava sul socio l’onere di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero del loro reinvestimento o accantonamento da parte della società. Non è necessaria la previa emissione e notifica di un avviso di accertamento nei confronti della società prima dell’accertamento a carico del socio, a pena di invalidità di quest’ultimo. La circostanza che gli accrediti non siano transitati sul conto personale del socio è irrilevante, trattandosi di evenienza coerente con la natura di utili non registrati nella contabilità.
Il Fatto
Il contribuente, amministratore unico e dipendente di una società a responsabilità limitata operante nel settore edilizio, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate accertava a suo carico maggiori redditi Irpef, su base di indagini finanziarie originate da un controllo fiscale svolto nei confronti della società. Gli accertamenti contestavano la distribuzione occulta di utili extracontabili, in ragione del ruolo di socio di fatto riconosciuto al contribuente, nonché la titolarità di redditi di capitale per le operazioni effettuate su altri conti correnti.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rigettando l’appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla dedotta violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e al vizio di extrapetizione, dichiarandoli inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., non avendo il ricorrente riprodotto il contenuto degli avvisi di accertamento ed avendo formulato censure eccentriche rispetto all’oggetto del contendere. Ha quindi rigettato il terzo e il quinto motivo, escludendo la sussistenza di contraddizioni motivazionali e di ultrapetizione, rilevando come il riferimento all’accertamento societario non fosse estemporaneo, costituendo il presupposto dell’attribuzione di utili extracontabili.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, trattandosi di censura volta ad una rivalutazione del materiale istruttorio, di competenza esclusiva del giudice di merito, come da giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021; Cass. n. 3403/2024).
Sui motivi sesto e settimo, relativi alla mancata previa contestazione degli utili alla società e all’onere probatorio della percezione, la Corte ha affermato che non è necessario un previo avviso di accertamento nei confronti della società (richiamando Cass. n. 7491/2024 e Cass. Sez. 6-5, n. 10723 del 2021). Quanto all’onere probatorio, ha ribadito l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle società a ristretta base partecipativa, in ragione della sola ristrettezza, con possibilità di prova contraria a carico del socio (ex multis, Cass. n. 21158/2024 e Cass. n. 24097/2025).
Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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